Sez. L, Sentenza n. 3802 del 15/02/2008 (Rv. 602395 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contratto collettivo comparto ministeri - Sanzione disciplinare - Art. 23 - Facoltà del dipendente di non eseguire un ordine - Presupposti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Alla luce dell'art. 23 del contratto collettivo per il comparto ministeri del 16 maggio 1995, la facoltà del dipendente di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, richiede, oltre alla palese illegittimità dell'ordine, anche che il dipendente non si limiti ad un mero rifiuto, ma concreti le sue motivate obiezioni, indicando le ragioni con dichiarazioni indirizzate a colui dal quale proviene l'ordine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in fattispecie di irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale, aveva escluso la ricorrenza del caso contemplato nella disposizione contrattuale, in difetto di tale confronto diretto fra il dipendente ed il dirigente che aveva impartito l'ordine.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)