diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1068 del 23/02/1981 (Rv. 411613 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - EFFETTI - DICHIARAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PREVIA QUALIFICAZIONE COME DIRITTO SOGGETTIVO DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA DEDOTTA IN GIUDIZIO - CARATTERE VINCOLANTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411613-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - EFFETTI - DICHIARAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PREVIA QUALIFICAZIONE COME DIRITTO SOGGETTIVO DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA DEDOTTA IN GIUDIZIO - CARATTERE VINCOLANTE - LIMITI.*

La pronuncia affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa dalle Sezioni Unite della suprema Corte in forza della qualificazione come diritto soggettivo della posizione dedotta in giudizio, e vincolante su tale qualificazione, ma non osta, ai sensi dell'art 386 cod proc civ, a che il predetto giudice possa, nel merito, negare fondamento alla domanda, escludendo in concreto la ricorrenza dei fatti, sul presupposto della cui ipotetica sussistenza e stata definita la questione di giurisdizione, ovvero accertando fatti diversi, idonei a paralizzare la Rilevanza giuridica dei primi in ordine all'invocata tutela. (V 5837/78, mass n 395664).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)