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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2928 del 07/02/2018 (Rv. 646903 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - Ritenuta d'acconto ex art.25 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 – Ritenute d'acconto su provvigioni - Imputazione ad esercizio diverso da quello di competenza - Esclusione - Violazione del divieto di doppia imposizione - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646903-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In tema di ritenute d'acconto sulle somme corrisposte a titolo di provvigioni, l'art. 25 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, fissa il principio di competenza e quindi le stesse devono essere scomputate nel periodo di imposta nel quale hanno contribuito a formare la base imponibile: peraltro, ove il contribuente effettui lo scomputo in un altro periodo di imposta e venga effettuato il conseguente recupero a tassazione, non è violato il principio di divieto di doppia imposizione, in ragione della possibilità di presentare istanza di restituzione della somma versata in eccedenza, entro il termine di decadenza di cui all'art.38 d.P.R. n.602 del 1973, decorrente, ex art. 2935 c.c., dalla data nella quale si è formato il giudicato sulla legittimità del recupero delle ritenute non effettuate nell'anno di competenza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 bis com. 3 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)