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Sez. L, Sentenza n. 13834 del 21/12/1991 (Rv. 475140 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Obblighi dei titolari di uffici statali e degli appaltatori di opere pubbliche | Clausola sociale ex art. 36 st. lavoratori - Operatività - Presupposto - Attuazione ex art. 17 D.P.R. n. 1063 del 1962 - Contratti collettivi richiamati - Funzione - Natura della clausola come pattuizione a favore di terzi - Legittimazione dei lavoratori al rispetto di essa - Sussistenza - Degli enti previdenziali previsti dai contratti collettivi in relazione agli obblighi contributivi - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475140-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Obblighi dei titolari di uffici statali e degli appaltatori di opere pubbliche

L'operatività della cosiddetta clausola sociale prevista dall'art. 36, primo comma della legge n. 300 del 1970 (determinante, in relazione alla concessione di agevolazioni economico-finanziarie ed all'appalto di opere pubbliche, "l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona") presuppone l'effettiva inserzione di detta clausola nel provvedimento di concessione o nel capitolato di appalto. Tale clausola - il cui inserimento negli appalti dello Stato, ed in quelli stipulati da altri enti pubblici per lavori da eseguirsi con il concorso o il sussidio dello Stato, è attuato dall'art. 17 del d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 - non realizza un'estensione della sfera di efficacia soggettiva dei contratti collettivi richiamati, i quali assumono invece la funzione di termine di raffronto, nel senso di fornire una semplice indicazione di minimo livello normativo e retributivo da rispettare, e si configura come una pattuizione a favore di terzi, sicché legittimati ad esigerne il rispetto (a parte le amministrazioni pubbliche appaltanti cui spettano le determinazioni sanzionatorie di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 36 succitato) sono gli stessi lavoratori, restando in particolare escluso, in tema di obblighi contributivi, che il relativo adempimento possa essere preteso da organismi previdenziali previsti dalla disciplina collettiva (nella specie, Nuova Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Trieste) cui non sia riconoscibile (per mancanza di obbligatorietà d'iscrizione ad essi) la qualità di mandatari dei lavoratori medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 17, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 19, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)