Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014 Ud. (dep. 12/09/2014) Rv. 260841 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Giudice dell'impugnazione - Obbligo di espressa e specifica risposta a tutti i rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione - Esclusione - Conseguenze.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)