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Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato

Testo in vigore al

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi

1. Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali a norma dell'articolo 1 terdecies ,primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalita' di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nonche' al personale di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 481 del 1978 sopra citato ed a quello gia' inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del tratta mento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge.

2. Tali norme sono altresi' estese al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresi' estese al personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici, nonche' ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonche' delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2 Personale trasferito alle regioni

1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle regioni, anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, e' obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

2. L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziche' alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a
pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unita' sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione.

5. Il personale del comparto sanitario in servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1› gennaio 1989, alla pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le Casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.

6. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

7. L'opzione di cui al comma 6 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le norme di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 3 Personale assegnato ad altri enti pubblici

1. Il personale di cui all'articolo 1, nonche' quello di cui all'articolo 2, comma 4, trasferito ad altro ente pubblico, e' obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identita' di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto.

2. L'iscrizione al regime previdenziale suddetto non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i quali, anziche' alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione, i contributi siano stati versati alle gestioni previdenziali alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, nonche' con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esecutive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

5. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il personale gia' iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo, ovvero l'amministrazione subentrante nella gestione di liquidazione, trasferira' al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti. L'iscrizione e' consentita anche nei casi in cui il servizio presso l'ente di destinazione sia reso a seguito di nomina, purche' gli interessati provvedano alla restituzione delle somme eventualmente liquidate a titolo di trattamento di previdenza e di quiescenza ed effettuino, per la quota a loro carico, il versamento dei capitali di copertura relativi ai pregressi periodi.

7. Il trattamento previsto nel comma 6 e' esteso al personale di cui al presente articolo cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel suddetto comma 6, sempreche' l'interessato ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla predetta data.

Art. 4 Personale assegnato allo Stato

1. Al personale di cui all'articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'articolo 24-quinquies, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' dell'ar ticolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

2. L'iscrizione al trattamento di quiescenza di cui al comma 1 non si effettua per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano stati versati i contributi alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, che abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di optare per il mantenimeno della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza gia' esistenti presso gli enti di provenienza.

5. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Trasferimento dei capitali di copertura

1. I capitali di copertura relativi alle posizioni dei singoli dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti, gestioni e servizi soppressi, optanti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 4, sono trasferiti, con effetto dalla data dii entrata in vigore della presente legge, alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Dalla stessa data l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previste dai preesistenti fondi con le modalita' di cui al citato articolo 75.

Art. 6 Indennita' premio di fine servizio

1. Il personale di cui all'articolo 2 e' iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), conservando la complessiva anzianita' maturata presso l'ente di provenienza.

2. In relazione ai trasferimenti del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per la rivalutazione dei trattamenti di fine servizio connessi all'adeguamento del trattamento economico, provvederanno a versare all'INADEL, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

3. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' premio di fine servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

4. La eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai commi 2 e 3, e' corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento.

5. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di fine servizio, ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 4, l'INADEL ricevera' dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli ex dipendenti della soppressa Opera nazionale maternita' ed infanzia (ONMI) transitati agli enti locali.

Art. 7 Indennita' di anzianita' o equivalente

1. Al personale di cui all'articolo 3 compete l'indennita' di anzianita' o il corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale stabilito per i dipendenti degli enti di destinazione considerando la complessiva anzianita' di servizio maturata presso l'ente di provenienza fino alla data di messa a disposizione.

2. A tal fine gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno, ciascuno per la parte di propria pertinenza, a versare agli enti di destinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente fino alla data di cui al comma 1.

3. L'ente di destinazione provvedera' a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale alla data del relativo trasferimento, il corrispondente importo dell'indennita' di anzianita' o equivalente secondo le disposizioni del proprio ordinamento, corrispondendo al personale interessato l'eventuale eccedenza rispetto all'importo versato ai sensi del comma 2.

4. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liqidazione dell'indennita' di anzianita', ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 3, gli enti di destinazione riceveranno dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 2.

Art. 8 Indennita' di buonuscita

1. Il personale di cui all'articolo 4 e' iscritto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) dalla data di decorrenza dell'inquadramento e nei suoi confronti si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

2. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

3. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 2, gli enti di provenienza, ovvero le competenti gestioni di liquidazione per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno a versare all'ENPAS, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso.

4. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'ENPAS, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

5. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per l'indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennita' stesse, a norma del comma 3.

6. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennita' di anzianita', ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 5, l'ENPAS ricevera' dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 3.

7. L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennita' di cui al comma 4 e' utile, oltreche' per il computo dell'indennita' di buonuscita, anche per l'acquisizione del diritto alla stessa.

8. Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, comma 4, puo' chiedere il riscatto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

9. Nei confronti del personale di cui al comma 8 o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti puo' esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 9 Svincolo delle polizze di assicurazione

1. Per gli effetti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi 2 e 3, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le polizze di assicurazione stipulate per i trattamenti di fine servizio ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento agli enti contraenti o alle competenti gestioni di liquidazione del relativo valore di riscatto, che non potra' comunque essere inferiore alle quote di indennita' versate maggiorate degli interessi legali.

Art. 10 Enti associativi

1. Il versamento previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 delle quote di indennita' di anzianita' o del corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale, maturato alla data del 31 marzo 1979 dal personale proveniente dagli enti a struttura associativa, privatizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sara' effettuato dagli enti medesimi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposite richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.

2. La quota di indennita' corrispondente alla differenza tra il trattamento di fine servizio maturato dal predetto personale alla data di definitiva messa a disposizione presso l'ente o l'amministrazione di destinazione e la parte versata dagli enti associativi secondo le modalita' indicate nel 1 comma sara' versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in relazione alla utilizzazione del personale da parte della segreteria dei ruoli unici ed alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - provvedera' altresi' a liquidare ed a corrispondere la quota di indennita' di anzianita' prevista dal comma 1, nonche' a regolarizzare le posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, trasferito alle amministrazioni di destinazione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1979, n. 125, con il quale e' stata disposta la depubblicizzazione dell'Ente, nonche' dell'articolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sulla base delle richiete avanzate dalle amministrazioni interessate.

4. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sara' imputata al capitolo 2041 della rubrica 10 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che potra' essere integrato mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 11 Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi

1. Al personale degli enti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509.
All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed il relativo personale viene collocato nei corrispondenti ruoli dello Stato mediante decreto dei Ministri competenti sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l'anzianita' di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale gia' proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, assegnato alle unita' sanitarie locali o ad altri enti pubblici, comunque utilizzato da almeno un anno dalla precedente data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica - o dall'Ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali.

4. L'inquadramento del predetto personale ha luogo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministro del tesoro, sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi, a norma del comma 2, e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento.

5. All'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari in relazione alla disposizioni di cui ai precedenti commi, anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali di cui ai quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti il trasferimento del personale dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'ente stesso in servizio presso la sede centrale nel numero masimo di otto unita', gia' impegnati nella gestione e amministrazione del personale, dei programmi e delle attivita' trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto personale e' inquadrato in base al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate.

7. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1 luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo derivante dalla presente legge, valutato in lire 82.000 milioni per gli anni 1989 e 1990 si fa fronte, quanto a lire 40.500 milioni per il 1989 e lire 41.500 milioni per il 1990 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro utilizzando le proiezioni per gli anni 1989 e 1990 dell'accantonamento Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI