diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 06/04/1982 (Rv. 419984 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - IN GENERE - UTILI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ALTRA SOCIETÀ - TASSABILITÀ CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419984-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - IN GENERE - UTILI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ALTRA SOCIETÀ - TASSABILITÀ CONDIZIONI.*

In tema d'imposta sulle società, ed ai sensi dell'art. 148 lett. D) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (emanato del rispetto dei limiti fissati dalla legge di delega 5 gennaio 1956 n. 1), gli utili di una società di capitali, derivanti dalla partecipazione ad altra società, sono tassabili solo se e nella misura in cui vengano effettivamente percepiti. Pertanto, ove il bilancio della società partecipante escluda tale percezione, deve negarsi la possibilità di includere nel suo imponibile gli utili conseguiti dalla società partecipata, in proporzione della quota di partecipazione, fino a che l'amministrazione finanziaria non deduca e dimostri l'inattendibilità delle relative partite del bilancio stesso, con la prova della loro effettiva distribuzione. (Conf 4889/80, mass n 408713).*

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 63, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 148 lett. D, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)