diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6592 del 14/12/1981 (Rv. 417443 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OPPOSIZIONE IN UNICO GRADO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417443-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OPPOSIZIONE IN UNICO GRADO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità, disposta secondo la disciplina dettata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, la opposizione in unico grado davanti alla Corte d'appello, prevista dall'art. 19 della legge medesima (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, dichiarativa dell'illegittimità parziale dell'art. 16 di detta legge, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10), riguarda esclusivamente le contestazioni che insorgano avverso la definitiva Determinazione della indennità espropriativa in Sede amministrativa. Pertanto, qualora il suddetto rimedio processuale venga utilizzato all'infuori dei casi previsti, con un'opposizione che non introduca questioni sulla definitiva liquidazione dell'indennità, ovvero che introduca questioni solo sulla Determinazione provvisoria dell'indennità in Sede amministrativa, non sindacabile dal giudice ordinario perché non ancora idonea ad incidere sul diritto alla giusta indennità, deve negarsi che l'opposizione medesima possa denunciare l'illegittimità di Atti del procedimento espropriativo, atteso che tale denuncia, se riguarda Atti lesivi del diritto alla giusta indennità, resta preclusa dalla mancata deduzione in giudizio del diritto stesso, considerando che l'indagine su detta illegittimità è consentita al giudice ordinario in via incidentale e non principale, mentre, se riguarda Atti lesivi di altri diritti, quale il diritto dominicale dell'espropriato in relazione alla negazione del potere ablatorio dell'amministrazione, esorbita dalla speciale Competenza della Corte d'appello, e resta devoluta al giudice competente secondo le norme ordinarie.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)