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Sez. 2, Sentenza n. 19650 del 27/08/2013 (Rv. 627545 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma a base della concessione edilizia - Rilevanza nel giudizio di cassazione sulla violazione delle distanze - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627545-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze nelle costruzioni, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge in base alla quale è stata rilasciata la concessione edilizia ed eseguita l'opera spiega tutta la sua efficacia nel giudizio di cassazione sulla violazione delle distanze, anche se la concessione edilizia non sia stata impugnata innanzi al giudice amministrativo, atteso che essa è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e che, pendente il giudizio di cassazione, sulla dedotta lesione del diritto soggettivo all'osservanza delle distanze non può dirsi costituito il giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 873, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)