Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 430 del 1991
Massime (2)
Massima n. 17643
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Ordinanza di rimessione
- Difetto di motivazione riguardo alla lesione di alcuni dei parametri costituzionali invocati
- Conseguenze
- Manifesta inammissibilità della questione, in parte qua.
Leggi la massima
La mancanza assoluta di motivazione, nella ordinanza di rimessione, circa il riferimento della questione di legittimità costituzionale ad alcune delle norme della Costituzione delle quali si assume la violazione, fa sì che, sotto i profili relativi a tali norme, la questione debba essere dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilità, in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte relativa ai criteri di determinazione della base di calcolo dell'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali).
Norme impugnate
- art. 4, comma 1, legge 8 marzo 1968, n. 152
Parametri
Massima n. 17644
- Previdenza e assistenza sociale
- Personale degli enti locali
- Indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L.
- Base di calcolo
- Determinazione in un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno
- Disparità rispetto al trattamento previsto per i dipendenti statali
- Giustificazione
- Necessità di una comparazione globale e non settoriale dei rispettivi sistemi
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Il trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato costituiscono sistemi normativi diversi, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede due distinti comparti di contrattazione collettiva, e diversi sono pure i rispettivi sistemi previdenziali. Dalla comparazione dei due sistemi - che deve essere globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate - si evidenzia, anzi, un trattamento dei dipendenti degli enti locali complessivamente più favorevole di quello dei dipendenti statali. Ne discende che, essendo impossibile comparare le due categorie di pubblici dipendenti, non è in contrasto con il principio di eguaglianza l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di calcolo dell'indennità premio di fine servizio per il personale degli enti locali in un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno, anziché in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in parte qua).
Norme impugnate
- art. 4, comma 1, legge 8 marzo 1968, n. 152
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Caltagirone sul ricorso proposto da Napolitano Salvatore ed altri c/INADEL iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Napolitano Salvatore ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Eugenio Merlino per Napolitano Salvatore ed altri e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'INADEL da numerosi iscritti, avente per oggetto la determinazione della base di calcolo dell'indennità premio di servizio, il Pretore di Caltagirone, con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, nonché agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui prevede che l'indennità premio di servizio sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'INADEL, e non di un dodicesimo come previsto per gli omologhi dipendenti statali".
Secondo il giudice remittente, la rilevata disparità di trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti statali "non trova ragionevole giustificazione".
punto 2
Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti aderendo all'ordinanza di rimessione senza ulteriori argomentazioni.
punto 3
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata.
Secondo l'Avvocatura, la quale richiama le sentenze nn. 26 del 1980 e 220 del 1988, la diversità dei sistemi retributivo e previdenziale delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni possibilità di comparazione ai fini dell'art. 3 della Costituzione.
Considerato in diritto
punto 1
Il Pretore di Caltagirone ritiene contrastante col principio di eguaglianza di cui all'art. 3, nonché con gli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di calcolo dell'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali in un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno, anziché in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato.
punto 2
punto 3
In riferimento al principio di eguaglianza, la questione non è fondata.
Il trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato costituiscono sistemi normativi diversi, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede due distinti comparti di contrattazione collettiva, e diversi sono pure i rispettivi sistemi previdenziali. La comparazione, che deve essere globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate, mette in evidenza un trattamento dei dipendenti degli enti locali complessivamente più favorevole di quello dei dipendenti statali. Come ha rilevato il rappresentante del Governo durante i lavori preparatori della legge n. 152 del 1968 (Camera dep., IV leg., II Comm., seduta del 10 gennaio 1968, pag. 929), il computo dell'indennità su una base più ristretta (un quindicesimo della retribuzione dell'ultimo anno, anziché un dodicesimo) è compensato dalla liquidazione della pensione sulla base del 100 per cento, mentre per gli statali si effettua sulla base dell'80 per cento. Si aggiunga che dal 1° gennaio 1974 i dipendenti degli enti locali sono stati ulteriormente avvantaggiati dall'inclusione - disposta dall'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con effetto retroattivo alla data indicata - nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio anche dell'indennità integrativa speciale, che invece rimane tuttora esclusa dal calcolo del trattamento di buonuscita degli statali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, pure richiamati nella stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze