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Sez. 1, Sentenza n. 442 del 11/10/1985 Ud. (dep. 16/01/1986) Rv. 171590 - 01

ARMI - IN GENERE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 4 L. N. 110 DEL 1975 - DISTINZIONE TRA GLI STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171590-01

ARMI - IN GENERE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 4 L. N. 110 DEL 1975 - DISTINZIONE TRA GLI STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE - ESCLUSIONE.*

In tema di armi, la applicazione dell'attenuante della lieve entità va operata senza distinguere tra gli oggetti Atti ad offendere. Infatti, il riferimento ad essi, contenuto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativi, ma Rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose -in esse compresi gli strumenti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)