Sez. L, Sentenza n. 717 del 02/02/1985 (Rv. 438926 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIOR CREDITO DA SVALUTAZIONE - NATURA - INTERESSI LEGALI - CALCOLO - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIOR CREDITO DA SVALUTAZIONE - NATURA - INTERESSI LEGALI - CALCOLO - CRITERI.*
Il maggior credito da svalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. non rappresenta una Forma risarcitoria da fatto illecito, ma costituisce una componente essenziale dello originario credito di lavoro, al quale si affianca al fine di adeguare la retribuzione nominale a quella reale in ipotesi di aumento del costo della vita; pertanto gli interessi legali di cui all'art. 429 citato debbono esser calcolati, non solo sulla somma corrispondente al credito originario di lavoro, ma altresì su quella determinata a titolo di rivalutazione monetaria così attuandosi la piena salvaguardia del potere di acquisto della retribuzione. (V 2592/83, mass n 427460; (V 5968/83, mass n 430795; (V 6611/83, mass n 431335).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)