Sez. 6, Sentenza n. 46494 del 20/11/2013 Cc. (dep. 21/11/2013) Rv. 258415 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni ostative - Regola del rispetto del principio del doppio grado di giudizio - Riferibilità al procedimento di esecuzione relativo alla revoca di benefici concessi - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la violazione del diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale di cui all'art. 18 lett. g) della Legge 22 aprile 2005 n. 69, quale motivo di rifiuto di consegna, rileva esclusivamente in relazione al procedimento definito con la sentenza irrevocabile di condanna da eseguire e non anche con riferimento al procedimento di esecuzione relativo alla eventuale revoca di benefici concessi (nella specie sospensione della pena condizionata al rispetto dell'obbligo di presentazione).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. G CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)