Sez. 2 - , Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023 (Rv. 668971 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Credito al consumo - Estinzione anticipata - Rimborso - Clausola contrattuale di esclusione - Nullità - Fondamento. MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005.
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)