Sez. 1, Sentenza n. 2299 del 14/07/1971 (Rv. 353152 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE PIU ATTENDIBILI - ACCERTAMENTO DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA PRESUNZIONE - POTESTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE PIU ATTENDIBILI - ACCERTAMENTO DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA PRESUNZIONE - POTESTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e della eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, stabilire se sussistano fatti idonei a dar fondamento a presunzioni, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale a norma dell'art 116 cod proc civ. (Conf 2667'67, mass n 330088).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)