Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Testo in vigore al
Art. 14 Relazione della Commissione
1. Per la prima volta nel 2011 ed all'inizio di ogni secondo anno, la Commissione presenta una relazione che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione della Commissione è presentata all'inizio del 2015. Tale relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi degli Stati membri, di cui all'articolo 13, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa indica le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.
2. La Commissione trasmette la propria relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Titolo III. Programmazione
Capo I. Oggetto della programmazione
Art. 15 Programmi di sviluppo rurale
1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR. Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.
3. Gli Stati membri che procedono a una programmazione a livello regionale possono presentare per approvazione anche un quadro nazionale contenente gli elementi comuni di tali programmi.
Art. 16 Contenuto dei programmi
Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:
a) un'analisi della situazione che evidenzi i punti di forza e di debolezza, la conseguente strategia scelta e la valutazione ex ante di cui all'articolo 85;
b) una giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché l'impatto previsto secondo la valutazione ex ante;
c) una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 81, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma;
d) un piano di finanziamento composto di due tabelle:
una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 69, paragrafi 4 e 5, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, in questo importo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con le prospettive finanziarie,
una tabella indicante, per l'intero periodo di programmazione, il contributo comunitario totale preventivato e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse, l'aliquota di partecipazione del FEASR per ciascun asse e l'importo riservato all'assistenza tecnica. Se del caso, anche in questa tabella vanno distinti i contributi preventivati del FEASR a favore delle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale a favore di tali regioni;
e) per informazione, una ripartizione indicativa degli importi iniziali per misura in fondi pubblici e privati;
f) se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali aggiunti per asse in conformità dell'articolo 89;
g) gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;
h) informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca;
i) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:
i) designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2, e, per informazione, descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo;
ii) descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del comitato di sorveglianza;
iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma;
j) designazione dei partner di cui all'articolo 6 e risultati delle consultazioni con i partner stessi.
Art. 16 bis Operazioni specifiche connesse a talune priorità
1.
Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri inseriscono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:
a) cambiamenti climatici;
b) energie rinnovabili;
c) gestione delle risorse idriche;
d) biodiversità;
e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;
f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere da a) a d);
g) infrastrutture per Internet a banda larga nelle zone rurali.
I tipi di operazioni da collegare alle priorità di cui alle lettere da a) a f) del primo comma sono finalizzati al conseguimento di effetti quali quelli potenziali specificati nell’allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato nell’allegato II. Un elenco dei tipi di operazioni collegate alla priorità di cui al primo comma, lettera g), è riportato nell’allegato III.
I programmi di sviluppo rurale modificati, relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo, sono presentati alla Commissione entro il 15 luglio 2009.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), le aliquote del sostegno che figurano nell’allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
3. Entro il 31 dicembre 2009, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:
a) l’elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all’articolo 16, lettera c), relative ai tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) una tabella indicante, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, per ciascuna misura il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e per ciascuna misura il contributo comunitario per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).
4.
5.
Art. 17 Equilibrio tra gli obiettivi
1. Il contributo finanziario della Comunità a favore di ognuno dei tre obiettivi di cui all'articolo 4 copre almeno il 10 % del contributo totale del FEASR destinato al programma per gli assi 1 e 3 di cui al titolo IV, capo I, sezioni 1 e 3, mentre almeno il 25 % del contributo totale del Fondo va all'asse 2 di cui al titolo IV, capo I, sezione 2. Quanto ai programmi a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, il contributo finanziario minimo della Comunità per l'asse 2 è pari al 10 %.
2.
Un importo pari ad almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al programma è riservato all'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4. Detto importo contribuisce a formare le percentuali di cui al paragrafo 1. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il contributo finanziario minimo della Comunità destinato all'asse 4, pari al 5 %, può essere introdotto gradualmente nell'arco del periodo di programmazione in modo tale che a tale asse venga riservata una media di almeno il 2,5 % del contributo totale del FEASR.
Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l’asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.
3. Gli importi equivalenti a quelli risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 5 bis, e, a decorrere dal 2011, gli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori16, nonché l’importo previsto all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, non rientrano nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Capo II. Elaborazione, approvazione e riesame
Art. 18 Elaborazione e approvazione
1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 6.
2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'articolo 16.
3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento. Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere conseguentemente la propria proposta.
4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
Art. 19 Riesame
1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo dallo Stato membro, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.
2. La Commissione adotta una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati membri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Le modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
Titolo IV. Sostegno allo sviluppo rurale
Capo I. Assi
Sezione 1. Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
Art. 20 Misure
Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:
a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare:
i) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;
ii) insediamento di giovani agricoltori;
iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
iv) utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali;
v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;
b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, in particolare:
i) ammodernamento delle aziende agricole;
ii) accrescimento del valore economico delle foreste;
iii) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
iv) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale;
v) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
vi) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli, in particolare:
i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria;
ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
d) misure transitorie riguardanti:
i) il sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);
ii) il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);
iii) il sostegno alle aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di dell'organizzazione comune di mercato.
§ 1. Condizioni per le misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano
Art. 21 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione
Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto i), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.
Art. 22 Insediamento di giovani agricoltori
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:
a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;
c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
2. Il sostegno è concesso fino al massimale fissato nell'allegato I.
Art. 23 Prepensionamento
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iii), è concesso:
a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;
b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.
2. Il cedente deve:
a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;
c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione.
3. Il rilevatario deve:
a) subentrare al cedente insediandosi come previsto all'articolo 22; oppure
b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.
4. Il lavoratore agricolo deve:
a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.
5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore. Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.
6. L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato nell'allegato I.
Art. 24 Utilizzo di servizi di consulenza
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda. Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:
a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.
2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.
Art. 25 Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale
Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto v), è concesso a copertura dei costi di avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza nelle aziende agricole nonché di consulenza forestale ed è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'avviamento di detti servizi.
§ 2. Condizioni per le misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione
Art. 26 Ammodernamento delle aziende agricole
1. Il sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che:
a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; e
b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.
Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento.
2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.
Art. 27 Accrescimento del valore economico delle foreste
1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 20, lettera b), punto ii), è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale per aziende forestali al di sopra di una determinata dimensione definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi.
3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.
Art. 28 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iii), è concesso per investimenti materiali e/o immateriali:
a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
b) riguardanti:
la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura, e/o
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;
c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 3 e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.
2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione16. Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l'aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Nel caso delle foreste, il sostegno è limitato alle microimprese. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà17.
Art. 29 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale
1.
Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iv), è concesso per promuovere la cooperazione tra produttori primari nei settori agricolo e forestale, l'industria di trasformazione e/o terze parti.
La cooperazione interessa almeno due operatori, dei quali almeno uno è un produttore primario o appartiene all'industria di trasformazione.
2. Il sostegno contribuisce alla copertura dei costi sostenuti per la cooperazione.
Art. 30 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v), può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.
§ 3. Condizioni per le misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli
Art. 31 Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i), contribuisce parzialmente alla copertura dei costi sostenuti ed all'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Tali norme devono essere di recente introduzione nella legislazione nazionale di attuazione della normativa comunitaria ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche agricole, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.
2. Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di aiuto forfettario, temporaneo e decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la nuova norma acquista efficacia vincolante in forza della normativa comunitaria. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I.
Art. 32 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso:
a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;
b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale;
c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.
2. Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato I.
Art. 33 Attività di informazione e promozione
Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto iii), si applica ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'articolo 32. Il sostegno è limitato alle aliquote massime fissate nell'allegato I.