Sez. 3, Sentenza n. 527 del 17/11/1980 Ud. (dep. 28/01/1981) Rv. 147435 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - AUMENTO - TEMPORANEO - RESPONSABILITA PENALE EX ART 25 LEGGE N 319 DEL 1976 - ACCERTAMENTO - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
ACQUE - INQUINAMENTO - AUMENTO - TEMPORANEO - RESPONSABILITA PENALE EX ART 25 LEGGE N 319 DEL 1976 - ACCERTAMENTO - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Risponde del reato di cui all'art 25 legge 25 ottobre 1976 n 319 chiunque si renda responsabile di un aumento dell'inquinamento delle acque, anche se solo temporaneo, rispetto ai prelievi eseguiti in precedenza, prescindendo dal momento in cui, rispetto alle fasi produttive, i prelievi stessi siano stati effettuati. (nella specie, l'inquinamento riguardava la balera di lucento, in Piemonte).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)