Sez. 3, Sentenza n. 4345 del 17/12/2013 Ud. (dep. 30/01/2014) Rv. 258695 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Reati previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005 - Abrogazione - Continuità normativa con il D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di reati concernenti l'inquinamento, è ravvisabile una sostanziale continuità normativa tra le disposizioni dell'abrogato D.Lgs. n. 59 del 2005 e le norme attualmente contemplate nella Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, nella parte relativa alla previsione di misure atte ad evitare o ridurre le emissioni di determinate sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo in quanto entrambe le discipline contemplano la possibilità, per l'autorità procedente, di imporre specifiche prescrizioni, stante la necessità di adeguare i contenuti dell'atto autorizzatorio alle peculiari caratteristiche dell'attività svolta in modo da assicurare una prevenzione dell'inquinamento calibrata sulle singole realtà locali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile continuità normativa tra l'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2005 e l'art. 29-quaterdecies del D.Lgs. n. 152 del 2006).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/02/2005 num. 59 art. 16, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 quaterdecies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)