diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5599 del 25/06/1987 (Rv. 454073 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ACCERTAMENTO DELLA MISURA IN RELAZIONE AL MINIMO DI LEGGE - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO ALL'INIZIO DELL'ANNO - MECCANISMO DI ADEGUAMENTO APPLICABILE - CRITERI - IMPORTO SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO DELLA PENSIONE ORIGINARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454073-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ACCERTAMENTO DELLA MISURA IN RELAZIONE AL MINIMO DI LEGGE - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO ALL'INIZIO DELL'ANNO - MECCANISMO DI ADEGUAMENTO APPLICABILE - CRITERI - IMPORTO SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO DELLA PENSIONE ORIGINARIA - IRRILEVANZA.*

Con riguardo alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni, occorre far riferimento all'importo del trattamento pensionistico all'inizio dell'anno per accertare se esso sia superiore o inferiore al minimo di legge al fine di stabilire quale sia il meccanismo di adeguamento economico applicabile in concreto, se quello previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975 n. 160 ovvero quello contemplato dal successivo art. 10, mentre rimane irrilevante a tale effetto la circostanza che la pensione sia originariamente (ossia alla data della prima liquidazione) di importo superiore od inferiore al minimo all'epoca vigente. (Conf 859/85, mass n 439041).*

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)