Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali
Testo in vigore al
Art. 14 Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti
1. Le autorità competenti impongono ad ogni ente pensionistico avente sede nel loro territorio di dotarsi di procedure amministrative e contabili sane e di meccanismi di controllo interno adeguati.
2.
Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare, nei confronti di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritengono adeguate e necessarie, incluse, se del caso, quelle di carattere amministrativo o pecuniario, per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari.
Esse possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'ente pensionistico qualora, in particolare:
a) l'ente non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;
b) l'ente non detenga i fondi propri obbligatori.
3. Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema, le autorità competenti possono trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine a coloro che gestiscono un ente avente sede nel suo territorio, a un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.
4.
Le autorità competenti possono vietare a un ente pensionistico avente sede nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:
a) se l'ente non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime;
b) se sono venute meno le condizioni di esercizio;
c) se l'ente manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;
d) in caso di attività transfrontaliera, se l'ente non rispetta le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della previdenza e della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di pensioni aziendali o professionali.
La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è fondata su precise motivazioni e viene comunicata all'ente interessato.
5. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un ente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
Art. 15 Riserve tecniche
1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.
2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici e/o garantiscono o un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.
3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'ente fornisce agli aderenti e/o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.
4. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;
b) i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:
— del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'ente pensionistico e in funzione altresì degli utili futuri degli investimenti e/o
— dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata o governative;
c) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare i mutamenti previsti nei rischi rilevanti;
d) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.
5. Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.
6.
In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare - in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche - la Commissione, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere.
La Commissione, previa consultazione del suddetto comitato, propone misure necessarie per prevenire eventuali distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico.
Art. 16 Finanziamento delle riserve tecniche
1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni ente pensionistico di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce.
2. Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un ente pensionistico di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'ente di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:
a) l'ente pensionistico è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; detto piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;
b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'ente pensionistico, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema da un sistema di ripartizione o di capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;
c) in caso di cessazione dello schema pensionistico durante il periodo di cui al presente paragrafo l'ente pensionistico è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'ente predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad un'altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.
3. In caso di attività transfrontaliera a norma dell'articolo 20, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento, in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tali condizioni non sono rispettate, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene conformemente all'articolo 14. Per soddisfare tale requisito lo Stato membro d'origine può prescrivere la separazione ("ring-fencing") delle attività e delle passività.
Art. 17 Fondi propri obbligatori
1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e di attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.
2. Per calcolare l’importo minimo delle attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli da 17 bis a 17 quinquies.
3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.
Art. 17 bis Margine di solvibilità disponibile
1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni ente di cui all’articolo 17, paragrafo 1, la cui sede si trova sul suo territorio, di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l’insieme delle sue attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.
2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell’ente di cui sopra, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:
a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di un ente che assuma la forma di un’impresa mutua, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell’impresa mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:
i) l’atto costitutivo e lo statuto devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti dell’impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell’impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall’impresa siano stati pagati;
ii) l’atto costitutivo e lo statuto devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti all’impresa mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; e
iii) le pertinenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);
b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;
c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; e
d) qualora la legislazione nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli iscritti e dei beneficiari.
Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell’importo delle azioni proprie detenute direttamente dall’ente.
3. Gli Stati membri possono stabilire che possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell’ente, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;
b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
i) non devono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell’autorità competente;
ii) il contratto di emissione deve dare all’ente la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;
iii) i crediti del mutuante verso l’ente devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
iv) i documenti che disciplinano l’emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all’ente di proseguire le sue attività; e
v) si deve tener conto solo degli importi effettivamente versati.
Ai fini della lettera a), i prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni:
i) sono presi in considerazione solo i fondi effettivamente versati;
ii) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l’ente sottopone all’approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l’importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda sia presentata dall’ente emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;
iii) i prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l’accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest’ultimo caso l’ente informa le autorità competenti almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell’ente non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;
iv) il contratto di prestito non include clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell’ente, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e
v) il contratto di prestito può essere modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica.
4. Su domanda, debitamente documentata, dell’ente all’autorità competente dello Stato membro di origine e con l’accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:
a) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio;
b) eventuali plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell’attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;
c) la metà dell’aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.
L’importo di cui alla lettera a) non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell’attività vita e regimi pensionistici professionali e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell’importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell’attivo.
5. La Commissione può adottare misure di attuazione in relazione ai paragrafi da 2 a 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21 ter.
Art. 17 ter Margine di solvibilità richiesto
1. Fatto salvo l’articolo 17 quater, il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 6 secondo le passività sottoscritte.
2. Il margine di solvibilità richiesto è uguale alla somma dei due risultati seguenti:
a) il primo risultato: un valore corrispondente al 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto, non inferiore all’85 %, esistente nell’esercizio precedente tra l’importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l’importo lordo delle riserve matematiche;
b) il secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3 % di tali capitali presi a carico dall’ente moltiplicato per il rapporto, non inferiore al 50 %, esistente, per l’esercizio precedente, tra l’importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell’ente, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l’importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione. Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari allo 0,1 %. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15 %.
3. Per le assicurazioni complementari di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)12, il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per gli enti di cui all’articolo 17 quinquies.
4. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari al 4 % delle riserve matematiche calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a).
5. Per le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari all’1 % delle attività.
6. Per le assicurazioni coperte dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/138/CE, collegate ai fondi di investimento e per le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di:
a) un valore corrispondente al 4 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l’ente assuma un rischio d’investimento;
b) un valore corrispondente all’1 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l’ente non assuma rischi d’investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;
c) un valore corrispondente al 25 % delle spese nette di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente pertinenti all’attività in questione, nella misura in cui l’ente non assuma rischi d’investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;
d) un valore corrispondente allo 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui l’ente di assicurazione copra un rischio di mortalità.
Art. 17 ter Fondo di garanzia
1. Gli Stati membri possono prevedere che un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all’articolo 17 ter costituisce il fondo di garanzia. Tale fondo è costituito dagli elementi di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d’origine, all’articolo 17 bis, paragrafo 4, lettera b).
2. Il fondo di garanzia non è inferiore a 3000000 EUR. Ogni Stato membro può prevedere la riduzione del 25 % del fondo di garanzia minimo per le mutue e le imprese a forma mutualistica.
Art. 17 quinquies Margine di solvibilità richiesto ai fini dell’articolo 17 ter, paragrafo 3
1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all’ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all’onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.
2. L’ammontare del margine di solvibilità richiesto è pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.
3. La base dei premi è calcolata a partire dall’importo più elevato dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e dei premi o contributi lordi acquisiti. I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per l’attività diretta nel corso dell’esercizio precedente sono cumulati. A tale risultato ottenuto si aggiunge l’importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell’esercizio precedente. Da tale risultato ottenuto si detrae l’importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell’esercizio precedente, nonché l’importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. L’importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50000000 EUR, la seconda comprendente l’eccedenza; a tali quote si applicano il 18 % della prima e il 16 % della seconda e si sommano gli importi. L’importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l’ammontare dei sinistri che restano a carico dell’ente dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l’ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.
4. La base dei sinistri è calcolata come segue: gli importi dei sinistri pagati per l’attività diretta nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari). A tale risultato si aggiunge l’importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l’ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell’esercizio precedente, sia per l’attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione. Da tale importo si detrae l’ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1. Dall’importo rimasto si detrae l’ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all’inizio del secondo esercizio finanziario precedente l’ultimo esercizio considerato, sia per l’attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione. Un terzo dell’importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a35000000 EUR e la seconda comprendente l’eccedenza; a tali quote si applicano il 26 % della prima e il 23 % della seconda e si sommano gli importi. L’importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l’ammontare dei sinistri che restano a carico dell’ente dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l’ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.
5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi da 2 a 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l’esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l’esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l’ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell’esercizio precedente e l’ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all’inizio dell’esercizio precedente. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non è mai superiore a uno.
Art. 18 Norme relative agli investimenti
1.
Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:
a) le attività sono investite nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'ente o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;
b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso. Anche le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono investite in maniera adeguata alla natura e alla durata delle future prestazioni pensionistiche previste;
c) le attività sono investite in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;
d) l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente pensionistico evita anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;
e) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'ente a un'eccessiva concentrazione di rischio;
f) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5 % del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10 % del portafoglio. Qualora a promuovere l'ente pensionistico siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere e) e f) agli investimenti in titoli di Stato.
2. Lo Stato membro di origine vieta all'ente pensionistico di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli enti a ottenere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.
3. Gli Stati membri non esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano in particolari categorie di attività.
4. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.
5.
In conformità dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali enti.
In particolare gli Stati membri possono applicare disposizioni relative agli investimenti analoghe a quelle figuranti nella direttiva 2002/83/CE.
Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli enti di:
a) investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi in cui il rischio di investimento grava sugli aderenti, in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Qualora sia giustificato da criteri prudenziali, gli Stati membri possono tuttavia applicare limiti inferiori agli enti che erogano prodotti pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e forniscono essi stessi la garanzia;
b) investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;
c) investire sui mercati del capitale di rischio.
6. Il paragrafo 5 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'ente pensionistico.
7.
In caso di attività transfrontaliera di cui all'articolo 20, le autorità competenti di ciascuno Stato membro ospitante possono chiedere che nello Stato membro d'origine si applichino all'ente pensionistico le regole di cui al secondo comma. Tali regole si applicano in questo caso solo per la parte degli attivi dell'ente che corrisponde alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante. Inoltre tali regole si applicano soltanto se le stesse regole o regole più rigorose si applicano anche agli enti pensionistici aventi sede nello Stato membro ospitante.
Le regole di cui al primo comma sono le seguenti:
a) l'ente pensionistico non investe più del 30 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni non ammessi allo scambio su un mercato regolamentato ovvero l'ente investe almeno il 70 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni ammessi allo scambio su un mercato regolamentato;
b) l'ente pensionistico non investe più del 5 % di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi dalla stessa impresa e non più del 10 % di queste attività in azioni ed altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi da imprese appartenenti a un unico gruppo;
c) l'ente pensionistico non investe più del 30 % di tali attività in attività denominate in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività.
Per soddisfare tali requisiti lo Stato membro di origine può prescrivere la separazione («ring-fencing») delle attività.
Art. 19 Gestione e deposito
1. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti aventi sede in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE e 2002/83/CE nonché quelli citati all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.
2.
Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 85/611/CEE.
La disposizione di cui al presente paragrafo non impedisce allo Stato membro d'origine di rendere obbligatoria la nomina di un depositario.
3. Ciascuno Stato membro predispone le necessarie misure per, in conformità al suo diritto nazionale, essere nelle condizioni di vietare, ai sensi dell'articolo 14, la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario stabilito nel suo territorio su richiesta dello Stato membro di origine dell'ente.
Art. 20 Attività transfrontaliera
1. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati in altri Stati membri. Essi consentono inoltre a detti enti pensionistici autorizzati nel loro territorio di accettare come promotori imprese aventi sede nel territorio di altri Stati membri.
2. Un ente pensionistico che desideri accettare come promotore un'impresa promotrice avente sede nel territorio di un altro Stato membro è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente del proprio Stato membro di cui all'articolo 9, paragrafo 5. Esso dà notificazione della propria intenzione di accettare come promotore un'impresa con sede nel territorio di un altro Stato membro alle autorità competenti dello Stato membro di origine in cui è autorizzato.
3. Gli Stati membri esigono che l'ente pensionistico con sede nel loro territorio, che proponga di avere come promotore un'impresa avente sede nel territorio di un altro Stato membro, alleghi le informazioni seguenti alla notificazione di cui al paragrafo 2:
a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti;
b) il nome dell'impresa promotrice;
c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice.
4. Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine ricevono la notifica di cui al paragrafo 2, sempreché non abbiano motivo di dubitare che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'ente pensionistico, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che gestiscono l'ente pensionistico siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informano debitamente l'ente pensionistico.
5. Prima che l'ente pensionistico inizi a gestire uno schema pensionistico per un'impresa promotrice in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, se del caso, le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito, nonché le norme applicabili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano dette informazioni all'ente pensionistico.
6. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 5, o qualora non riceva alcuna comunicazione dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5, l'ente pensionistico può iniziare a gestire lo schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante nel rispetto delle ivi vigenti disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali, nonché nel rispetto delle norme che si applicano ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo.
7. In particolare, gli enti che hanno come promotore un'impresa avente sede in un altro Stato membro osservano, riguardo ai rispettivi aderenti, i requisiti di informazione imposti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante agli enti aventi sede in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 11.
8. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda la gestione dello schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante, nonché in qualsivoglia norma applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo.
9. L'ente è sottoposto alla costante vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di cui al paragrafo 5 e con le disposizioni in materia di informazione di cui al paragrafo 7. Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste ultime, coordinandosi con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, adottano le misure necessarie per garantire che l'ente in questione ponga fine alla rilevata violazione delle disposizioni di diritto sociale e diritto del lavoro.
10. Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'ente pensionistico persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, possono prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'ente pensionistico di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.
Art. 21 Cooperazione tra Stati membri e Commissione
1. Gli Stati membri assicurano, nel modo opportuno, l'applicazione uniforme della direttiva attraverso scambi regolari di informazioni e di esperienze con l'intento di potenziare le migliori prassi nel settore e una cooperazione più intensa, ed in tal modo di evitare distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole.
2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli enti pensionistici aziendali e professionali.
3.
Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva.
La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.
4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica una relazione che valuti:
a) l'applicazione dell'articolo 18 e i progressi compiuti nell'adattamento dei sistemi nazionali di controllo, e
b) l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, in particolare la situazione negli Stati membri relativamente all'utilizzo dei depositari e, se del caso, al ruolo da essi svolto.
5. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine di decidere la separazione ("ring-fencing") delle attività e delle passività dell'ente, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 7.
Art. 21 bis Revisione dell’importo del fondo di garanzia
1. L’importo in euro di cui all’articolo 17 quater, paragrafo 2, è rivisto annualmente, e per la prima volta il 31 ottobre 2012, per tenere conto delle variazioni degli Indici Armonizzati dei Prezzi al Consumo per l’insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat. Tale importo è adeguato automaticamente, aumentando l’importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 31 dicembre 2009 e la data di revisione e arrotondando tale importo ad un multiplo di 100000 EUR. Se la variazione percentuale rispetto all’ultimo adeguamento è inferiore al 5 % non si opera alcun adeguamento.
2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esito del riesame degli importi e dell’eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.
Art. 21 ter Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione13.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Art. 22 Attuazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, agli enti aventi sede nel loro territorio che non detengono, alla data indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, il livello minimo di fondi propri obbligatori a norma di detto articolo 17, paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.
4. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), agli enti aventi sede nel loro territorio. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 24 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente N. Christodoulakis (3) Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 135), posizione comune del Consiglio del 5 novembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 marzo 2003. (5) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1). (6) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17). (7) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17). (8) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35). (9) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27). (10) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37). (11) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).