Sez. 4, Sentenza n. 3044 del 17/11/1980 Ud. (dep. 08/04/1981) Rv. 148305 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - GIUDIZIO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESTREMI DEL SINDACATO.*
PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - GIUDIZIO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESTREMI DEL SINDACATO.*
Il vigente ordinamento processuale prevede normalmente il doppio grado di giurisdizione di merito ma al di fuori dei casi eccezionali espressamente contemplati dalla legge - quali quelli di cui al nuovo testo dell'art 538 cod proc pen - il giudizio di Cassazione non e configurato come un terzo grado di giurisdizione di merito, ne tale puo divenire surrettiziamente attraverso la deduzione dei vizi di cui all'art 524 n 2 in relazione all'art 475 n 3 cod proc pen. infatti, gli accertamenti e gli apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito sia pervenuto attraverso la valutazione delle prove, se sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimita e non possono essere investiti dalla censura di Mancanza o contraddittorieta della motivazione solo perche contrari agli assunti del ricorrente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)