Sez. 3, Ordinanza n. 34412 del 11/12/2023 (Rv. 669587 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Rapporto avvocato e cliente - Obblighi informativi ex art. 13, comma 5, l. n. 247 del 2012 - Livello di complessità dell’incarico e prevedibile misura del costo della prestazione - Onere della prova - A carico del professionista - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
Nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)