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Sez. 2 - , Sentenza n. 21194 del 05/07/2022 (Rv. 665544 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Art. 2-bis l. n. 89 del 2001 - Contenuto - Metodo di liquidazione dell’indennizzo - Differenza con l’art. 2, comma 3 - Criterio di determinazione della durata del processo presupposto - Conseguenze - Processo svoltosi in più gradi - Modalità di calcolo della durata complessiva.
Stato
decisa il 2022-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665544-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, l'art. 2-bis, comma 2, della l. n. 89 del 2001 individua il metodo di liquidazione dell'indennizzo, mentre l'art. 2, comma 3, contempla il criterio per determinare la durata del processo presupposto, con la conseguenza che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno dei periodi superiori a sei mesi solo per una sola volta, in modo da non alterare la doverosa corrispondenza tra reale durata del processo ed entità del danno.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)