Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 12810 del 29/05/2006 (Rv. 589493 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - IN GENERE - RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO ITALIANO | Giurisprudenza della Corte europea - Espropriazione - Indennità - Normativa nazionale - Ritenuta contrarietà alla Convenzione - Disapplicazione da parte del giudice nazionale - Inammissibilità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - IN GENERE - RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO ITALIANO
In tema di indennità di espropriazione, il giudice nazionale, che è soggetto unicamente alla legge, non può disapplicare il criterio di liquidazione, di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, pur considerato in contrasto con i precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dalla giurisprudenza della Corte europea, per applicare una regola indennitaria che, commisurata al valore venale del bene, non sarebbe compatibile con la funzione sociale della proprietà, prevista dalla Costituzione, creando in tal modo una disciplina che, peraltro non ricavabile dall'ordinamento, compete solo alla discrezionalità del legislatore, nel quadro di un'adeguata manovra finanziaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 42, Costituzione art. 101, Costituzione art. 136, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Preleggi art. 15, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)