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Sez. 1, Sentenza n. 10861 del 10/07/2003 (Rv. 564957 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Presupposti - Anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle contrapposte obbligazioni - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in tema di factoring.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564957-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

L'art.56 della legge fallimentare prevede, quale unica condizione alla compensabilità dei debiti verso il fallito - creditore, l'anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, con la conseguenza, in tema di factoring, che, se è vero che è la riscossione dei crediti a rendere esigibile il prezzo della cessione, per la frazione non anticipata, ciò non significa che il credito del cedente sorga con quell'evento, ma, semmai, che è proprio esso a renderne possibile l'esazione, ferma restando l'anteriorità del momento genetico e, conseguentemente, la suscettibilità di essere portato in compensazione con i controcrediti del factor.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)