Sez. 5, Sentenza n. 2427 del 10/02/1981 Ud. (dep. 20/03/1981) Rv. 148144 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL CONDONO - INCOMPATIBILITA CON LA CONCESSIONE DEL PRIMO BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL CONDONO - INCOMPATIBILITA CON LA CONCESSIONE DEL PRIMO BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
L'applicazione del condono non e incompatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, ne sotto il profilo logico, ne sotto quello giuridico. E cio in quanto i due benefici operano in modi e tempi diversi: il primo estingue immediatamente la pena principale e le pene accessorie; il secondo, invece, ha un effetto immediato, che consiste nella sospensione dell'esecuzione della pena, ed un effetto mediato, futuro ed incerto, che consiste nella Estinzione del reato, ma non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti della condanna. Ciascun beneficio opera, quindi, nel momento in cui interviene e la causa successiva fa cessare gli effetti della condanna non ancora estinti in conseguenza della causa precedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)