Sez. 2, Sentenza n. 39 del 06/01/1979 (Rv. 396057 - 01)
POSSESSO - IN GENERE - DETENZIONE - IN GENERE - POTERE DI FATTO ESERCITATO SULLA COSA - PRESUNZIONE DI POSSESSO - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTROINTERESSATO - CONTENUTO - DICHIARAZIONI ESPRESSE DAL POSSESSORE O NOTE DI TRASCRIZIONE DEL TITOLO DI ACQUISTO DELLA COSA IN CONTRASTO CON IL CONTENUTO DEL TITOLO COSTITUTIVO DEL POSSESSO - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - IN GENERE - DETENZIONE - IN GENERE - POTERE DI FATTO ESERCITATO SULLA COSA - PRESUNZIONE DI POSSESSO - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTROINTERESSATO - CONTENUTO - DICHIARAZIONI ESPRESSE DAL POSSESSORE O NOTE DI TRASCRIZIONE DEL TITOLO DI ACQUISTO DELLA COSA IN CONTRASTO CON IL CONTENUTO DEL TITOLO COSTITUTIVO DEL POSSESSO - IRRILEVANZA.*
L'art 1141, primo comma, cod civ, in presenza di un potere di fatto esercitato sulla cosa, pone la presunzione che si tratti di possesso, accollando al controinteressato l'Onere di provare che lo Esercizio del potere sia iniziato come detenzione. La prova contraria al possesso, pero, non puo essere desunta da dichiarazioni espresse dal possessore, ne da note di trascrizione del titolo di acquisto della cosa oggetto del possesso dalle quali risulti che questo e esercitato a titolo precario, in contrasto con il contenuto del titolo stesso costitutivo del possesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)