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Sez. L, Sentenza n. 19424 del 06/10/2005 (Rv. 583617 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Estensione a punti non compresi neppure implicitamente nei motivi di impugnazione - Esclusione - Decisione del giudice di appello fondata su ragioni direttamente connesse con quelle espressamente dedotte nei motivi di appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di art. 18 statuto lavoratori.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583617-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

Il principio "tantum devolutum quantum appellatum" preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati; sicché non viola tale principio il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. (La S.C. ha affermato il principio in riferimento ad una domanda di illegittimità del recesso "ex" art. 18 statuto lavoratori rispetto all'effetto di reintegrazione e risarcimento previsto dalla legge, ritenendo sufficiente la riproposizione in appello della prima affinchè, in caso di accoglimento, il secondo ne conseguisse automaticamente, anche in difetto di specifica richiesta, essendo implicitamente ma necessariamente ricompreso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)