Sez. 2, Ordinanza n. 5059 del 10/04/1996 Ud. (dep. 17/05/1996) Rv. 204737 - 01
Impugnazioni - Concorso e conversione | Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Dichiarazione di appello dell'imputato priva di motivi - Conversione del ricorso in appello - Necessità.
Impugnazioni - Concorso e conversione
Il principio, fissato dall'art. 580 cod. proc. pen., secondo il quale, quando siano proposti mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte nell'appello, trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto appello senza indicarne i motivi; per rimuovere gli effetti dell'impugnazione è necessaria infatti la declaratoria di inammissibilità, che deve essere emessa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., di guisa che, fino a quando tale declaratoria non intervenga, l'appello produce i suoi normali effetti, compreso quello della conversione del ricorso proposto da un'altra delle parti del processo. (In applicazione di tale principio la Corte ha convertito in appello - ed ordinato la trasmissione degli atti al giudice competente - il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza nei cui confronti l'imputato aveva prodotto tempestiva dichiarazione di appello, priva però della contestuale o successiva enunciazione dei motivi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)