Sez. 3 - , Ordinanza n. 4927 del 16/02/2023 (Rv. 667225 - 02)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Factoring - Art. 5 legge n. 52 del 1991 - Opponibilità della cessione al creditore pignoratizio - Pagamento del corrispettivo della cessione - Criterio esclusivo – Esclusione - Ragioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l'unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)