diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10372 del 30/04/2018 (Rv. 648175 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | - Riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada - Attività svolta da concessionari - Applicabilità delle norme del cd. Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648175-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La legge n. 212 del 2000 si applica, in ragione di quanto stabilito nell'art. 17 ed in relazione all'ambito di applicazione dell'intero testo, all'azione dei concessionari finalizzata all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi e non quando i concessionari medesimi operino per la riscossione delle sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada, in quanto in tale situazione le norme dell'ordinamento tributario sono applicabili solo se espressamente richiamate e nei limiti di tale richiamo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)