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Sez. 1, Sentenza n. 1199 del 20/02/1984 (Rv. 433346 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NECESSITÀ - DEROGHE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433346-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NECESSITÀ - DEROGHE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale per la sopravvenuta morte di uno dei coniugi va dichiarata anche quando, pronunziata la separazione con addebito nei confronti di entrambi i coniugi, solo uno abbia impugnato la relativa decisione attesa l'impossibilità di un giudicato sostanziale sulla separazione ove sia controversa l'addebitabilità della medesima, giacché la pronunzia di separazione acquista efficacia e realizza la corrispondente modifica dello stato coniugale, solo quando anche detto accertamento, qualificativo del titolo, diventa irretrattabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)