Sez. L, Sentenza n. 6532 del 11/12/1984 (Rv. 438100 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ GIORNALIERA IN FAVORE DI LAVORATRICI NON PRESTANTI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - LAVORATRICE FRUENTE DELLA CASSA INTEGRAZIONE - INTERVALLO MAGGIORE DI SESSANTA GIORNI TRA L'INIZIO DELLA ASSENZA SENZA RETRIBUZIONE E QUELLO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - DIRITTO DELLA LAVORATRICE ALLA PREDETTA INDENNITÀ - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ GIORNALIERA IN FAVORE DI LAVORATRICI NON PRESTANTI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - LAVORATRICE FRUENTE DELLA CASSA INTEGRAZIONE - INTERVALLO MAGGIORE DI SESSANTA GIORNI TRA L'INIZIO DELLA ASSENZA SENZA RETRIBUZIONE E QUELLO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - DIRITTO DELLA LAVORATRICE ALLA PREDETTA INDENNITÀ - INSUSSISTENZA.*
La previsione dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri) in favore di lavoratrici che non prestino attività lavorativa all'inizio del periodo di astensione obbligatoria è limitata, ai sensi dell'eccezionale disposizione del secondo comma dell'art. 17 della stessa legge, ad ipotesi specificamente indicate (sospensione, assenza dal lavoro senza retribuzione o disoccupazione) e sottoposte all'insuperabile limite di ordine cronologico rappresentato dall'esigenza che tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di sessanta giorni. Ne consegue che la detta indennità non compete alla lavoratrice nel caso in cui tra l'inizio dell'assenza senza retribuzione, coincidente con l'inizio della cassa integrazione (non avendo il relativo trattamento carattere retributivo), e quello del periodo di astensione obbligatoria siano decorsi più di sessanta giorni. (V 3156/84, mass n 421099).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)