Sez. 3, Sentenza n. 12834 del 06/02/1976 Ud. (dep. 04/12/1976) Rv. 134886 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - ATTI INFORMATIVI - RAPPORTO - PRELEVAMENTO DI CAMPIONI E LORO PRIMA ANALISI - ATTI ISTRUTTORI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - FATTISPECIE - CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE SULLA PESCA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - ATTI INFORMATIVI - RAPPORTO - PRELEVAMENTO DI CAMPIONI E LORO PRIMA ANALISI - ATTI ISTRUTTORI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - FATTISPECIE - CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE SULLA PESCA.*
Il prelevamento di campioni e la loro prima analisi non possono essere considerati veri e propri Atti di istruttoria anche perche intervengono prima che vi sia un indiziato di reato; sicche non sorge per tali accertamenti l'esigenza della osservanza delle Disposizioni poste a garanzia dei diritti di difesa per le ordinarie perizie istruttorie. Solo quando l'analisi abbia dato esito positivo puo dirsi che vi sia un indiziato di reato e da quel momento sorge l'Obbligo della osservanza di dette Disposizioni. (fattispecie relativa a prelievo di campione di acque di fiume effettuato da guardiapesca - che ha portato a denuncia per i reati di cui agli artt 6 e 9 RD 8 ottobre 1931, n 1604 sulla pesca - e che la suprema Corte ha ritenuto inquadrarsi nei poteri di vigilanza spettanti all'autorita amministrativa a tutela della salute pubblica, rispetto ai quali non sono richieste le garanzie difensive previste dal codice di rito penale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 2, Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)