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Sez. 1, Sentenza n. 20675 del 25/10/2005 (Rv. 585967 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo - Applicabilità ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585967-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La disciplina dell'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quale introdotta dagli artt. 2 e ss. della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è applicabile ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato, in conformità delle indicazioni (delle quali occorre tener conto, attesa la coincidenza dell'area di operatività dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 con quella delle garanzie assicurate dalla citata Convenzione) emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che si muovono nel senso della non estensibilità del campo di applicazione del detto art. 6 della Convenzione alle controversie tra il cittadino ed il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi, stante l'estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile, cui ha riguardo il già citato art. 6. Né osta a tale conclusione la previsione dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001, che include, tra i soggetti legittimati passivi rispetto all'azione volta ad ottenere l'equa riparazione, anche il Ministero delle finanze quando si tratti di procedimenti tributari, atteso che l'espressa menzione di un legittimato passivo con riguardo alla irragionevole durata dei procedimenti del giudice tributario postula che almeno alcuni di essi, ma non necessariamente tutti, siano inclusi nell'area tutelata, onde la norma va letta - in coerenza con il complessivo impianto sistematico della legge nazionale e della Convenzione - nel senso della sua riferibilità a quelle (ed esclusivamente a quelle) controversie di competenza del giudice tributario nelle quali non venga in evidenza l'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere di determinare il contenuto concreto dell'obbligo tributario, o che (secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte europea) riguardino sanzioni di carattere tributario assimilabili, per la loro natura e gravità, ad una sanzione penale. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso che rientrasse nell'ambito di applicazione della legge n. 89 del 2001 una controversia tributaria avente ad oggetto l'opposizione del contribuente al recupero dell'IVA da parte dell'Amministrazione).

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)