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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 17 gennaio 1985, causa 11/82

Decisione
decisa il 1985-01-17
ECLI
ECLI:EU:C:1985:18

Epigrafe

Sentenza della Corte (prima sezione) 17 gennaio 1985 Nella causa 11/82, SA Piraiki-Patraiki, Industria cotoniera, SA Volos Cotton Manufacturing Company, SA Makedonika Klostiria, SA Klostiria Prevezis, SA Vomvyx P.V. Svolopoulos e Chr. Koutroubis, SA Klostiria Naoussis, SA Unicot Hellas, società anonima Industria cotoniera, tutte aventi sede in Atene, con l'aw. D. Evrigenis, del foro di Salonicco e l'aw. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Janine Biver, 2, rue Goethe, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel van Ackere e Xenophon Yataganas, in qualità di agenti, rispettivamente consigliere giuridico e membro dell'ufficio legale della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, sostenuta dal Governo della Repubblica francese, rappresentato dai sigg. Noël Museux, in qualità di agente, e Alexandre Carnelutti, in qualità di agente supplente, interveniente, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 1981 81/988/CEE (GU L 362, pag. 33) che autorizza la Repubblica francese ad adottare provvedimenti di salvaguardia per l'importazione di filati di cotone provenienti dalla Grecia ai sensi dell'art. 130 dell'atto di adesione della Grecia alle Comunità europee, LA CORTE (prima sezione) composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliét, giudici, avvocato generale : P. VerLoren van Themaat cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › 1. Antefatti e procedimento

paragrafo 1
L'art. 130, n. 1 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU 1979, L 291, pag. 17) dispone quanto segue:
paragrafo 2
« Fino al 31 dicembre 1985, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Repubblica ellenica può domandare di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economica del mercato comune. Alle stesse condizioni uno Stato membro attuale può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Repubblica ellenica. ... ».
paragrafo 3
Il n. 3 dello stesso articolo recita:
paragrafo 4
« Le misure autorizzate ai sensi del § 2 possono comportare deroga alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal § 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune ».
paragrafo 5
Con lettera 21 settembre 1981 del suo rappresentante permanente presso le Comunità, il governo della Repubblica francese ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad adottare, a norma dell'art. 130 summenzionato, provvedimenti di salvaguardia all'importazione in Francia di filati di cotone originari della Grecia, invocando difficoltà gravi della filatura nazionale di cotone pettinato. A questo scopo il governo francese auspicava che le importazioni di filati di cotone provenienti dalla Grecia fossero limitate a 200 tonnellate per ciascuno dei tre ultimi mesi dell'anno 1981 e a 600 tonnellate per ogni mese dell'anno 1982.
paragrafo 6
Con decisione 81/988/CEE del 30 ottobre 1981 (GU L 362, pag. 33), la Commissione autorizzava la Repubblica francese a limitare le importazioni in Francia di filati di cotone (voce 55.05 della tariffa doganale comune) provenienti dalla Grecia. L'art. 2 precisa che questa limitazione è stabilita a 300 tonnellate per il periodo fino al 30 novembre 1981, 300 tonnellate per il periodo fino al 31 dicembre 1981 e 650 tonnellate per il periodo fino al 31 gennaio 1982. L'art. 3 dispone che la decisione non si applica alle partite di filati di cotone spedite dalla Grecia prima della notifica dello stesso provvedimento. A norma dell'art. 4, infine, la Repubblica francese e la Repubblica ellenica sono destinatarie della decisione.
paragrafo 7
Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 gennaio 1982, la società Piraiki-Patraiki, cotonificio, nonché sei altre imprese del settore cotoniero greco hanno promosso a norma dell'art. 173 del trattato CEE, un ricorso per l'annullamento della decisione 81/988.
paragrafo 8
Con memoria incidentale del 12 febbraio 1982, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte. U 13 aprile 1982 le ricorrenti hanno presentato le loro difese scritte in risposta alla memoria incidentale.
paragrafo 9
Con telex 7 maggio 1982 il governo della Repubblica francese, in applicazione degli artt. 37 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e 93 del regolamento di procedura, ha chiesto di essere ammesso ad intervenire nella causa a sostegno della Commissione.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale sull'eccezione di irricevibilità senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 19 maggio 1982, la Corte ha pure accolto la richiesta d'intervento del governo della Repubblica francese ed ha autorizzato detto governo a svolgere i propri argomenti sulla ricevibilità nel corso della fase orale.
paragrafo 11
Con ordinanza di pari data, la Corte, a norma dell'art. 95 §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, decideva di affidare la causa alla prima sezione.
paragrafo 12
La fase orale sull'eccezione di irricevibilità si è svolta il 21 settembre 1982.
paragrafo 13
Le ricorrenti, rappresentate congiuntamente dagli aw.ti Evrigenis del foro di Salonicco e Vandersanden del foro di Bruxelles, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori van Ackere e X. Yataganas in qualità di agenti, il governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. A. Carnelutti, in qualità di agente hanno esposto le loro difese orali.
paragrafo 14
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni sull'eccezione di irricevibilità all'udienza del 14 ottobre 1982.
paragrafo 15
Con ordinanza 6 dicembre 1982 la prima sezione della Corte ha deciso
paragrafo 16
«1) L'eccezione sollevata dalla convenuta viene riunita al merito. 2) Le spese sono riservate ».
paragrafo 17
La fase scritta ha ripreso il suo corso e si è svolta ritualmente.
paragrafo 18
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale sul merito del ricorso senza procedere ad istruttoria. Essa tuttavia ha invitato la Commissione a rispondere ad alcune questioni. Le risposte della Commissione sono giunte alla cancelleria della Corte il 9 marzo 1984.

SENTENZA › In fatto › 2. Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Negli atti introduttivi, le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
«— dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo; — annullare, quindi, la decisione della Commissione del 30 ottobre 1981 che autorizza la Repubblica francese ad adottare misure di salvaguardia all'importazione dei filati di cotone provenienti dalla Grecia; — porre le spese a carico della convenuta ».
paragrafo 3
Inoltre, nelle memorie scritte in risposta alle memorie incidentali della Commissione, le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— riunire l'esame della ricevibilità a quello del merito; — in subordine, respingere l'eccezione di irricevibilità; — in ogni caso, disporre il proseguimento della causa ».
paragrafo 5
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
«1) respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato; 2) porre le spese a carico delle ricorrenti, comprese quelle relative all'incidente ».
paragrafo 7
Il governo della Repubblica francese, interveniente, conclude che la Corte voglia:
paragrafo 8
« respingere il ricorso in quanto irricevibile, in subordine, in quanto infondato e porre le spese a carico delle ricorrenti, comprese quelle sostenute dalla parte interveniente ».

SENTENZA › In fatto › 3. I mezzi e gli argomenti delle parti › 3.1. Sull'eccezione d'irricevibilità

paragrafo 1
La Commissione, nella memoria incidentale, eccepisce l'irricevibilità del ricorso.
paragrafo 2
L'art. 173 del trattato CEE autorizza il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a contestare dinanzi alla Corte la validità degli atti del Consiglio e della Commissione, ma legittima i singoli ad impugnare solo le decisioni di cui sono destinatari. Un singolo può tuttavia impugnare le decisioni che, pur se adottate formalmente come regolamenti o decisioni indirizzate a terzi, lo toccano direttamente ed individualmente. Di conseguenza, le ricorrenti dovrebbero dimostrare, da un lato, che la decisione litigiosa, che si rivolge a due Stati membri, le tocca direttamente e, dall'altro, che le riguarda individualmente, giacché queste due condizioni devono considerarsi cumulative ed essere entrambe soddisfatte affinché il ricorso possa ritenersi ricevibile. La Commissione sostiene invece che la decisione in questione è un provvedimento di portata economica generale che non riguarda le ricorrenti né direttamente né individualmente.
paragrafo 3
L'atto di adesione della Grecia prevede, all'art. 130, che durante il periodo transitorio e « in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possono determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale », tanto la Grecia che un altro Stato membro possono chiedere l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia « che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune ». Questa disposizione ricalca integralmente gli artt. 226 del trattato CEE e 135 dell'atto del 1972 relativo all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. A giudizio della Commissione, questi provvedimenti di salvaguardia, che consistono essenzialmente in misure protezionistiche vertenti sui dazi doganali o sul contingentamento, sono per loro natura e per il loro modo di adozione misure generali, adottate in condizioni obiettive e rigidamente definite, che tendono ad ovviare a situazioni che mettono a repentaglio interessi generali di ordine regionale, nazionale e comunitario. Esse si collocano perciò su un piano che supera l'interesse delle imprese considerate individualmente, poiché sono state adottate nei confronti di settori interi dell'attività economica, indipendentemente dalla natura o dal numero di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell'attività di fabbricazione e di vendita dei prodotti del settore di cui trattasi. In realtà, nella fattispecie, la decisione litigiosa non riguarda soltanto le imprese greche produttrici di tessuti di cotone, come le ricorrenti, ma anche gli esportatori greci non produttori, nonché gli importatori e i rivenditori francesi. La circostanza che sarebbe teoricamente possibile identificare i soggetti toccati dalla decisione non mette di per sé in questione la portata generale dell'atto, tanto più che la Commissione non possedeva alcuna informazione in merito né aveva bisogno di procurarsene.
paragrafo 4
Per quanto riguarda l'interesse diretto al ricorso, la Commissione ritiene che questo sussista qualora un singolo sia toccato da una decisione comunitaria senza che alcun provvedimento nazionale si interponga tra il singolo e detto atto. Al contrario, nella fattispecie, la decisione impugnata richiede provvedimenti nazionali di esecuzione, e da questi scaturiscono le conseguenze dirette per i singoli. La Commissione, dal canto suo, si è limitata ad autorizzare uno Stato membro ad adottare provvedimenti per limitare l'importazione di determinati prodotti che rientrano in un settore ben preciso; la decisione stessa non prescrive il regime che la Francia è autorizzata ad istituire, pur restando libera di agire o meno o di applicare quote d'importazione superiori o durante un periodo più breve. Non si tratta nemmeno di una decisione adottata per ratificare provvedimenti già adottati o per fornire un fondamento giuridico a scelte già messe in atto a livello nazionale, come nelle ipotesi contemplate dal 2o comma dell'art. 115 del trattato CEE. Il fatto che la decisione litigiosa sia stata notificata al governo greco e non alle imprese cotoniere greche costituisce infine una dimostrazione ulteriore del fatto che la questione coinvolge rapporti ed interessi concernenti esclusivamente la Comunità e determinati Stati membri.
paragrafo 5
Per quel che riguarda l'interesse dei singoli, la Commissione ritiene che non è sufficiente che i destinatari di una decisione siano identificabili, nel senso che l'identificazione dovrebbe sfociare in una vera e propria individualizzazione. Nella fattispecie il ricorso sarebbe ricevibile se l'attività delle ricorrenti, la loro situazione sul mercato e la loro posizione rispetto alla disciplina vigente consentissero di individualizzarle in modo abbastanza evidente alla stessa stregua del destinatario formale dell'atto. Orbene, le condizioni per detta individualizzazione non sussistono. Non si può a questo scopo invocare — come fanno le ricorrenti — l'esistenza di contratti d'esportazione in Francia stipulati prima della data di adozione della decisione e per quantitativi superiori a quelli consentiti dalla stessa, giacché l'esistenza di questi contratti non risulta dal fascicolo. Se detti contratti esistevano, devono inclinarsi alla clausola del « fait du prince », che nella fattispecie prende forma di adozione di provvedimenti di salvaguardia; si tratta in ogni caso di contratti di diritto privato, di cui la Commissione non ha potuto prendere conoscenza. In realtà, i provvedimenti di salvaguardia autorizzati dalla decisione litigiosa non hanno come destinatarie le singole ricorrenti, ma incidono sugli interessi di categoria di operatori contemplati astrattamente e caratterizzati soltanto dalla loro partecipazione al mercato dei prodotti in questione.
paragrafo 6
Le ricorrenti, nelle loro osservazioni sulla memoria incidentale della Commissione rilevano anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, la lettera e il senso grammaticale dell'art. 173, 2o comma del trattato CEE giustificano l'interpretazione più ampia, come si desume anche dal raffronto di detta disposizione con quella dell'art. 175 del trattato CEE, relativa al ricorso per carenza.
paragrafo 7
Quanto alla natura e alla portata della decisione litigiosa, le ricorrenti, pur ammettendo che i provvedimenti di salvaguardia devono avere una portata generale e riguardare settori interi dell'attività economica, contestano che questi elementi sussistano nella fattispecie, il che d'altra parte potrebbe venir constatato solo procedendo ad un esame congiunto della ricevibilità e del merito. Infatti, i provvedimenti di salvaguardia in questione non riguardano un vero « settore di attività economica »; il loro oggetto sostanziale è solo quello di disciplinare l'attività unicamente degli operatori greci produttori ed esportatori in Francia di filati di cotone, e i loro effetti sono non solo limitati per quel che riguarda il numero degli operatori contemplati, ma anche localizzati in funzione del prodotto, del tempo e dello spazio. In questo senso non si tratta di provvedimenti di portata economica generale obiettiva, ma di provvedimenti specifici soggettivi. Stando cosi le cose, la Commissione non può validamente sostenere di non sapere quali fossero le imprese singole colpite dalla sua decisione e di non essere tenuta a informarsi in merito, giacché un provvedimento come quello litigioso non può venir adottato senza prendere in considerazione gli interessi della cerchia di operatori greci interessati. Infine le ricorrenti invocano in particolare le sentenze della Corte 1o luglio 1965, Toepfer, 106 e 107/63, Race. pag. 525; del 23 novembre 1971, Bock, 62/70, Race. pag. 897; del 18 novembre 1975, CAM, 100/74, Race. pag. 1393 e del 6 marzo 1979, Simmenthal IV, 92/78, Race, pag. 777, dalle quali emergerebbe che la Corte ha ammesso la ricevibilità dei ricorsi promossi da singoli contro atti considerati di portata economica generale.
paragrafo 8
Per quel che riguarda l'interesse diretto, le imprese greche contestano che la decisione litigiosa abbia concesso al governo francese un potere discrezionale e che la sua esecuzione implichi provvedimenti nazionali. Infatti, nella fattispecie il provvedimento nazionale che mette in opera la decisione della Commissione è stato un puro provvedimento di esecuzione materiale, mentre la decisione litigiosa sarebbe stata adottata in esito ad insistenze del governo francese, dopo l'insuccesso delle proposte rivolte alla Grecia circa un'autolimitazione delle esportazioni greche di filati di cotone in Francia, e l'adozione da parte della Francia stessa di un vero regime di licenze per dette importazioni. Stando così le cose, affermare che la decisione litigiosa lasciava alla Francia un potere discrezionale per l'applicazione o meno dei provvedimenti di salvaguardia equivarrebbe a far prova di un formalismo eccessivo. D'altra parte, secondo la giurisprudenza della Corte, è escluso che si possa parlare di potere discrezionale dell'autorità nazionale allorché è palese che detta autorità intende applicare i provvedimenti autorizzati.
paragrafo 9
Dato questo modo di intendere la nozione di « direttamente toccato », che colloca l'atto litigioso nel suo effettivo contesto politico, economico e giuridico, le ricorrenti ritengono che non si può negare che la decisione impugnata abbia direttamente toccato la loro posizione giuridica. Ciò è dimostrato dal fatto che le controparti francesi hanno invocato detta decisione per sottrarsi agli obblighi derivanti dai contratti di vendita stipulati prima dell'entrata in vigore dell'atto impugnato.
paragrafo 10
Per quel che riguarda l'interesse individuale, le ricorrenti ritengono di esser le vere destinatarie, identificabili ed individualizzabili, della decisione litigiosa. Pur se notificata soltanto alla Francia e alla Grecia, questa decisione aveva l'unica finalità di frenare l'attività delle imprese greche produttrici ed esportatrici in Francia del prodotto di cui trattasi, giacché il provvedimento messo in atto era destinato a limitare un'attività economica specifica, cioè quella delle ricorrenti. Infatti esse sono le principali imprese greche produttrici ed esportatrici in Francia di filati di cotone e rientrano in una cerchia di operatori individualizzabili ed identificabili in funzione di determinate caratteristiche che le contraddistinguono da tempo, cioè un'organizzazione industriale e commerciale vastamente nota negli ambienti interessati.
paragrafo 11
Inoltre esse sono identificabili in quanto, nell'ambito della loro attività economica legittima, avevano stipulato, prima dell'adozione della decisione di cui trattasi, diversi contratti di vendita in Francia, la cui esecuzione è rimasta in sospeso.
paragrafo 12
Il fatto — che la Commissione cerca di sfruttare — che le ricorrenti non sono le uniche persone toccate dalla decisione in questione non ha, secondo le ricorrenti, alcuna influenza sulla ricevibilità del ricorso. Infatti si desume dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 173, 2o comma, del trattato CEE, allorché legittima un singolo ad impugnare un atto di cui non è destinatario formale, non presuppone che detta persona o la cerchia limitata di cui fa parte sia l'operatore economico esclusivamente toccato da detto atto, sicché è sufficiente che si tratti di una persona toccata principalmente e in modo prevalente dal provvedimento in questione, come si verifica esattamente nella fattispecie.
paragrafo 13
All'udienza del 21 settembre 1982 il governo francese, che non aveva avuto la possibilità di esporre i propri argomenti durante la fase scritta, ha precisato in primo luogo di appoggiare le conclusioni della Commissione non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della ricevibilità. A questo proposito esso si è particolarmente soffermato sull'idea secondo cui le società ricorrenti non sono toccate individualmente dalla decisione litigiosa e che quindi la loro domanda è irricevibile. Infatti ciò deriva dall'indole « regolamentare » dell'atto impugnato, dal fatto che le ricorrenti sono toccate dalla decisione litigiosa solo in quanto fanno parte di una categoria di operatori economici astrattamente considerata, dal fatto che la possibilità d'identificazione non porterebbe all'individualizzazione prescritta e infine dal fatto che la situazione in questione non è affatto comparabile a quella che ha dato origine alle sentenze della Corte invocate dalle ricorrenti come precedenti giurisprudenziali. Per il resto esso si associa agli argomenti svolti dai rappresentanti della Commissione, pur precisando che in diritto francese un « avviso agli importatori » come quello emesso nella fattispecie non contiene soltanto informazioni ma ha anche valore vincolante. Quindi non si può sostenere che vi è un'efficacia diretta della decisione litigiosa nei confronti delle ricorrenti, giacché è necessaria l'interposizione di un atto giuridico nazionale.

SENTENZA › In fatto › 3. I mezzi e gli argomenti delle parti › 3.2. Nel merito › 3.2.1. I fatti su cui si fonda la decisione 81/988

paragrafo 1
Le ricorrenti ricordano che la richiesta del governo francese è stata giustificata con l'esistenza, nel settore della filatura francese di cotone pettinato, di difficoltà gravi e probabilmente durevoli, nonché minaccianti l'alterazione grave di una situazione economica regionale, nella fattispecie concernente la regione Nord-Pas-de-Calais.
paragrafo 2
Le ricorrenti contestano che « la causa principale » delle difficoltà invocate dalla Francia sia stata l'aumento, nel 1981, dell'importazione di filati di cotone d'origine greca. Esse sostengono in merito che le importazioni in Francia di filati di cotone costituiscono una percentuale molto bassa rispetto tanto alla produzione quanto al consumo francese di filati di cotone. Infatti le importazioni di prodotto greco tra il 1980 e il 1981 sono aumentate soltanto dell' 1,80% rispetto alla produzione francese e dell'1,42% rispetto al consumo in Francia di detto prodotto. Quanto al solo cotone pettinato, è vero che, come è esposto nei considerando della decisione impugnata, le importazioni di detto prodotto dalla Grecia costituiscono il 60 % delle importazioni in Francia da tutti i paesi, esse rappresentano però una percentuale molto più bassa rispetto al consumo francese (24,6 %). Rispetto al complesso del consumo francese, le importazioni greche tra il 1980 e il 1981 sono aumentate solo del 7,1 %.
paragrafo 3
Onde meglio valutare i dati esposti in precedenza, si deve considerare, secondo le ricorrenti, che fino al 1980 le importazioni greche erano soggette a un regime di associazione, fondato nella fattispecie su un sistema di autolimitazione delle esportazioni elleniche verso la Comunità. Una pura e semplice sovrapposizione dei dati del 1980 a quelli del 1981 è erronea, in quanto si fonda su elementi economicamente e giuridicamente non comparabili. Inoltre le esportazioni francesi in questo settore fanno registrare un aumento permanente, mentre le giacenze della filatura francese, nello stesso tempo, sono diminuite. Le ricorrenti sostengono inoltre che la preferenza di cui godono i filati pettinati greci è dovuta solo alla loro qualità, giacché il loro prezzo è superiore al prezzo medio del prodotto proveniente dagli altri paesi della Comunità.
paragrafo 4
Per terminare, le ricorrenti ricordano che l'effetto della decisione litigiosa è stato quello di chiudere interamente il mercato francese ai filati di cotone di origine greca. Ciò ha avuto conseguenze molto gravi per l'industria tessile greca, che si trovava già in una situazione molto precaria. La filatura di cotone greca, infatti, ha perso negli ultimi dieci mesi 300000 bobine di filatura su un totale di 1200000. La sospensione parziale o totale di determinate unità di produzione è inoltre prevista.
paragrafo 5
La Commissione osserva che la situazione delle filande di cotone in Francia era peggiorata nel 1981. Ciò è dimostrato da una diminuzione della produzione prevista nel 1981 (16%), mentre le importazioni e le esportazioni erano rimaste, nel 1o semestre 1981, al livello del 1980.
paragrafo 6
Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, otto delle sedici imprese francesi che producono filati di cotone pettinato sono ubicate nella regione Nord-Pas-de-Ca-lais. Queste 8 imprese forniscono da sole il 40 % della produzione totale. Un piano di ristrutturazione per dette imprese era stato elaborato, al fine di concentrare la produzione di quattro imprese in due stabilimenti ed eliminare il materiale vetusto. La realizzazione di questo progetto doveva implicare la soppressione del 10 % del personale, vale a dire 1980 persone.
paragrafo 7
Le importazioni in Francia di filati di cotone pettinato provenienti dalla Grecia, che rappresentavano circa il 75 % del totale delle importazioni, hanno fatto registrare un aumento costante. Questo aumento era del 47 % nel 1979, del 21 % nel 1980 e, se la tendenza dei sei primi mesi si fosse confermata, del 40 % nel 1981. Era un fenomeno tipico alla Francia e non agli altri Stati membri.
paragrafo 8
Tra i prezzi dei prodotti francesi e quelli dei prodotti d'origine greca c'era una differenza del 10 %. Questa differenza si spiegava per il fatto che il costo della manodopera in Grecia era pari alla metà di quello della Francia, anche se questo vantaggio era attenuato dalla minor produttività della manodopera greca.
paragrafo 9
Alla luce di questi elementi, la Commissione ha concluso che le importazioni di filati di cotone pettinato provenienti dalla Grecia erano una causa importante delle difficoltà del settore e potevano avere, a breve scadenza, gravi ripercussioni. Essa tuttavia ha ritenuto che questo giudizio doveva essere moderato, dato che altri motivi (difetto d'investimenti, installazioni vetuste) erano all'origine di queste stesse difficoltà.
paragrafo 10
Nella replica, le ricorrenti osservano che è illusorio pensare che un settore industriale in crisi possa venir sanato limitando per un periodo di tre mesi le importazioni di filati di cotone provenienti dalla Grecia, mentre dette importazioni costituiscono solo una parte minima relativa della produzione e del consumo di cotone filato in Francia.
paragrafo 11
A giudizio delle ricorrenti, risulta dai dati allegati al controricorso della Commissione che:
paragrafo 12
la produzione francese di cotone pettinato nel 1981 dovrebbe diminuire solo dell'I 1,2%; le importazioni in Francia, indipendentemente dalla provenienza, dovrebbero registrare nel 1980 e nel 1981 un aumento del 28,7 %, il che significa il 31,6 % nel 1980 e il 41 % nel 1981 del consumo francese, con un aumento del 9,4 %; le importazioni greche in Francia dovrebbero aumentare tra il 1980 e il 1981 del 39 % e passare dal 17,5 % al 24,5 % del consumo francese (cioè un aumento del 7 o/o); la percentuale delle importazioni greche rispetto alle importazioni globali in Francia è passata dal 1980 al 1981 dal 55,3 al 59,9 % (con un aumento del 4,6 0/o); le esportazioni francesi hanno registrato un aumento costante dell'8,3 % tra il 1980 eil 1981.
paragrafo 13
Le ricorrenti desumono da questi dati che, pur se vi è stato in Francia tra il 1980 e il 1981 un innegabile aumento delle importazioni di filati greci di cotone pettinato, questo aumento, dato il suo volume modesto rispetto ad altri dati economici del mercato, non poteva creare difficoltà economiche gravi e probabilmente persistenti sul mercato francese dell'industria del cotone pettinato.
paragrafo 14
Le ricorrenti sottolineano inoltre che la Commissione si era fondata su elementi molto più particolareggiati e significativi per autorizzare la Repubblica francese ad adottare provvedimenti di salvaguardia, in applicazione dell'articolo 226 del trattato CEE, contro l'importazione di frigoriferi italiani (cfr. sentenza 17 luglio 1963, Repubblica italiana/Commissione, causa 13/63, Race, pag. 337).
paragrafo 15
Nella controreplica, la Commissione sostiene anzitutto che le conseguenze pregiudizievoli subite dall'industria tessile greca per effetto della decisione impugnata non sono state così gravi come sostengono le ricorrenti. Le informazioni fornite dal rappresentante permanente della Grecia presso la Comunità confermano la soppressione di 200000 bobine, che d'altro canto sono in gran parte state sostituite. La Commissione osserva che le esportazioni greche sono passate da 49424 tonnellate nel 1980 a 51080 tonnellate nel 1981.
paragrafo 16
Quanto all'incidenza delle importazioni in Francia di filati greci di cotone pettinato, la Commissione respinge le critiche mosse dalle ricorrenti e contesta l'esattezza dei dati su cui esse si fondano.
paragrafo 17
Quanto all'andamento delle giacenze, la Commissione osserva che i dati citati dalle ricorrenti si riferiscono ai filati tanto cardati quanto pettinati e quindi sono prive di valore probatorio.
paragrafo 18
Secondo la Commissione, non è contestabile che l'importazione in Francia di cotone pettinato proveniente dalla Grecia rappresentasse 1/4 del consumo apparente nel 1981 invece di 1/6 nel 1980. Questo aumento dell' 8,5 % (dal 17,5 % a 26 %) invece dei 7 punti risultanti dalle stime del mese d'ottobre 1981, corrisponde ad un aumento delle importazioni dalla Grecia del 48,6 % invece del 40 % indicato nella stima iniziale. Parallelamente, l'aumento delle importazioni totali di 2700 tonnellate, delle quali 2000 giungono dalla Grecia, dimostra che l'aumento delle importazioni dalla Grecia ammonta al 39,3 %, mentre è solo del 15 % per le altre provenienze. Secondo la Commissione se ne conclude che le importazioni dalla Grecia rappresentano indubbiamente il fattore più importante delle perturbazioni del mercato francese.
paragrafo 19
D'altro canto la Commissione ritiene poco convincente il raffronto effettuato dalle ricorrenti tra la presente causa e la causa dei frigoriferi italiani, dato che i settori sono differenti e sono caratterizzati da congiunture economiche diverse.

SENTENZA › In fatto › 3. I mezzi e gli argomenti delle parti › 3.2. Nel merito › 3.2.2. I mezzi di illegittimità invocati nel ricorso › a) Inosservanza dell'art. 130 dell'atto di adesione

paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che le condizioni per l'applicazione dell'art. 130 nella fattispecie non sussistono in quanto:
paragrafo 2
il prodotto in questione non rientra nella nozione di « settore dell'attività economica » contemplato dall'art. 130; le difficoltà d'ordine settoriale o regionale contemplate dallo stesso articolo non sussistevano nella fattispecie; in contrasto con il n. 3 dell'art. 130, il contenuto della decisione litigiosa non si limita alla misura strettamente necessaria.
paragrafo 3
Per quanto riguarda il primo argomento, le ricorrenti sostengono che la produzione dei filati di cotone pettinato non rientra nella nozione di settore dell'attività economica, giacché detto prodotto non si distingue nettamente dagli altri prodotti similari.
paragrafo 4
Secondo la Commissione, invece, la filatura del cotone pettinato rappresenta appunto un settore dell'attività economica (cfr. sentenza 17 luglio 1963, Repubblica italiana/Commissione, 13/63). Infatti, il cotone pettinato presenta caratteristiche particolari rispetto al cotone semplicemente cardato, in quanto è più fine ed è il risultato di un procedimento di fabbricazione più lungo ed elaborato.
paragrafo 5
Nella replica, le ricorrenti contestano che i filati di cotone possano distinguersi, a seconda che siano pettinati o cardati, giacché i due prodotti sono ampiamente intercambiabili e richiedono la stessa struttura di produzione.
paragrafo 6
Secondo le ricorrenti, se il settore economico contemplato dalla decisione della Commissione fosse quello dei filati di cotone pettinato, l'applicazione della decisione ai filati di cotone cardato sarebbe illegittima. Se invece il settore economico fosse quello dei filati di cotone in generale, la decisione sarebbe pure illegittima, poiché la Commissione non ha mai constatato difficoltà gravi che colpissero questo settore nel suo complesso.
paragrafo 7
La Commissione insiste sulle particolarità dei filati di cotone pettinato rispetto ai filati di cotone cardato. Nella sfera dei tessili, vi sono prodotti che possono costituire settori distinti anche se ottenuti con lo stesso procedimento di fabbricazione, addirittura con gli stessi macchinari.
paragrafo 8
Secondo la Commissione, l'applicazione della decisione litigiosa ai soli filati di cotone pettinato avrebbe tuttavia fatto insorgere difficoltà d'ordine tecnico insormontabili. Ciò spiega perché la decisione contempla tanto i filati pettinati quanto i filati cardati.
paragrafo 9
La Commissione riconosce che i controlli doganali istituiti dalle autorità francesi in esecuzione della decisione litigiosa rappresentano un'infrazione al diritto comunitario, ma sostiene che di questa situazione non si può affatto far carico alla Commissione che, d'altro canto, ha promosso in merito un procedimento a norma dell'art. 169 del trattato CEE.
paragrafo 10
U governo francese ammette la difficoltà di operare una distinzione tra filato pettinato e filato cardato, in considerazione delle analisi necessarie. Esso sottolinea inoltre che la tariffa doganale comune (voce 55.05) non
paragrafo 11
distingue i filati di cotone a seconda che siano pettinati o cardati, bensì in funzione del loro spessore.
paragrafo 12
Per quel che riguarda l'assenza di difficoltà d'ordine settoriale o d'ordine regionale, le ricorrenti osservano che la decisione impugnata ricorda l'esistenza tanto di « difficoltà gravi e che rischiano di persistere in un settore dell'attività economica » quanto di « difficoltà che rischiano di alterare gravemente una situazione economica regionale », allorché di per sé non sussiste alcuna di queste condizioni alternative. Gli elementi invocati a comprova dell'esistenza dell'una o dell'altra di queste condizioni non basta in realtà a dimostrare che una di queste, considerata a sé stante, sussista.
paragrafo 13
La Commissione osserva anzitutto che la censura mossa dalle ricorrenti non si riferisce ad una presunta violazione dell'art. 130, ma al massimo ad una insufficienza di motivazione. A questo proposito essa si richiama ai considerandi della decisione impugnata.
paragrafo 14
La presenza di difficoltà « che rischiano di alterare gravemente una situazione economica regionale », anche se rappresenta, nel contesto dell'art. 130, una condizione autonoma e non cumulativa, dovrebbe, a giudizio della Commissione, considerarsi come motivo idoneo a rafforzare un argomento fondato, in primo luogo, su difficoltà d'ordine settoriale.
paragrafo 15
I dati forniti a questo proposito dalla Commissione dimostrano che tanto l'una quanto l'altra condizione nella fattispecie sussistono.
paragrafo 16
Le ricorrenti sostengono che, se è lecito invocare una di queste condizioni per rafforzare l'altra, è tuttavia necessario che almeno una di esse sia soddisfatta in modo più o meno sufficiente.
paragrafo 17
Per quanto riguarda l'inosservanza del n. 3 dell'art. 130, le ricorrenti ritengono che il contenuto della decisione litigiosa non si limita al provvedimento strettamente necessario. Esso non è stato nemmeno prescelto in modo da turbare il meno possibile il funzionamento del mercato comune. In realtà la decisione litigiosa colpisce pesantemente gli operatori economici toccati dai provvedimenti che essa contempla.
paragrafo 18
La Commissione osserva che la stessa natura dei provvedimenti di salvaguardia implica deroghe provvisorie alle norme comunitarie, quindi implica inevitabilmente un certo pregiudizio agli ambienti economici interessati. Tuttavia, data la quantità e la durata del contingente autorizzato e la riduzione operata rispetto alla richiesta del governo francese, la decisione impugnata autorizza le misure meno onerose che potessero garantire la tutela auspicata dalle imprese cotoniere francesi in difficoltà.
paragrafo 19
La Commissione ricorda a questo proposito di disporre di un ampio potere di valutazione quanto alla scelta dei provvedimenti idonei.
paragrafo 20
Le ricorrenti insistono sul fatto che, nella motivazione dell'atto impugnato, non si ravvisa il minimo indizio a dimostrazione che la Commissione abbia preso in considerazione gli effetti gravemente pregiudizievoli che la sua decisione avrebbe avuto sulla situazione delle ricorrenti e generalmente sull'economia greca.
paragrafo 21
Secondo il governo francese, l'adeguatezza della decisione della Commissione è dimostrata dal fatto che i provvedimenti autorizzati son stati strettamente limitati nel tempo e nei loro effetti restrittivi, e scelti per ragioni di necessità tecniche, che impediscono, a chi non è esperto del ramo, di distinguere a prima vista un filato di cotone cardato da un filato di cotone pettinato.

SENTENZA › In fatto › 3. I mezzi e gli argomenti delle parti › 3.2. Nel merito › 3.2.2. I mezzi di illegittimità invocati nel ricorso › b) Errori e insufficienze di motivazione

paragrafo 1
A giudizio delle ricorrenti, la decisione litigiosa non contiene alcuna motivazione che consenta di giustificare validamente nel contempo la necessità di emanare provvedimenti di salvaguardia e il contenuto di detti provvedimenti.
paragrafo 2
Esse osservano che la Commissione:
paragrafo 3
non spiega per qual motivo la produzione e la vendita di filati di cotone pettinato rappresenterebbero un « settore » ai sensi dell'art. 130; ravvisa la coesistenza delle condizioni di applicazione di detto articolo (difficoltà d'ordine settoriale e difficoltà d'ordine regionale), senza dimostrare per qual motivo sussisterebbero rispettivamente e giustif icatamente ; non tiene conto della situazione delle imprese greche produttrici di filati di cotone, né degli effetti dannosi che i provvedimenti emanati avrebbero avuto per queste stesse imprese; non cita né dati numerici delle importazioni complessive di filati di cotone pettinato in Francia, né il tasso d'aumento delle importazioni da altri paesi, nemmeno dati relativi al consumo francese di detti prodotti, unici elementi che consentirebbero di valutare nella giusta misura l'incidenza sul mercato francese delle importazioni dalla Grecia.
paragrafo 4
La Commissione ribatte che le due prime censure mosse dalle ricorrenti corrispondono esattamente agli argomenti già svolti circa la presunta inosservanza delle condizioni d'applicazione dell'art. 130.
paragrafo 5
Quanto alla situazione delle imprese greche, i servizi competenti della Commissione hanno preso contatto tanto coi produttori quanto con le autorità greche. D'altra parte, la Commissione deve poter fare affidamento, oltre che sui dati di cui dispone, anche sugli elementi forniti dallo Stato membro richiedente, giacché i servizi competenti non hanno la possibilità di verificarne l'esattezza immediatamente. La Commissione osserva inoltre che, pur non essendo tenuta a consultare lo Stato membro che potrebbe subire un pregiudizio per effetto dei provvedimenti di salvaguardia, questa consultazione nella fattispecie si è svolta.
paragrafo 6
Circa i dati di cui le ricorrenti lamentano l'assenza, sono riportati in parte nel preambolo della decisione impugnata e, per il resto, sono superflui.
paragrafo 7
La Commissione sottolinea, ricordando le conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe, nella causa 37/70, Rewe-Zentrale (Race. 1971, pag. 43) che le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova d'irregolarità sostanziale di procedura né di sviamento di potere. Esse non hanno nemmeno dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto. Esse non indicano affatto quale altra misura avrebbe dovuto adottarsi.
paragrafo 8
Le ricorrenti insistono nella replica sul fatto che la Commissione ha omesso di prender contatto con le autorità e le imprese dello Stato che doveva sopportare le conseguenze dei provvedimenti di salvaguardia. A loro avviso, questa consultazione non rappresenta né un atto di cortesia né una finalità in se stessa, ma il solo mezzo per la Commissione di valutare in modo efficace ed equo le ripercussioni pregiudizievoli sulle imprese toccate dai provvedimenti contemplati.

SENTENZA › In fatto › 3. I mezzi e gli argomenti delle parti › 3.2. Nel merito › 3.2.2. I mezzi di illegittimità invocati nel ricorso › c) Inosservanza di alcuni principi generali di diritto

paragrafo 1
Il principio di proporzionalità, secondo le ricorrenti, viene posto in non cale in quanto i provvedimenti autorizzati dalla decisione litigiosa sono eccessivi rispetto alle finalità contemplate dall'art. 130 n. 1, vale a dire « ristabilire la situazione e adattare il settore interessato all'economia del mercato comune ».
paragrafo 2
Le ricorrenti fanno carico in particolare alla Commissione di aver adottato provvedimenti che si applicano contemporaneamente al cotone pettinato e al cotone cardato, mentre quest'ultimo prodotto non è contemplato né nella richiesta del governo francese né nella motivazione della decisione.
paragrafo 3
La decisione impugnata sarebbe pure in contrasto col principio di non discriminazione, poiché le imprese greche sono sfavorite rispetto alle imprese ubicate negli altri Stati membri.
paragrafo 4
Lo stesso dicasi per il principio della preferenza comunitaria, giacché per la decisione impugnata non si è presa in considerazione la possibilità di porre rimedio alla situazione economica invocata dalla Repubblica francese limitando le importazioni di filati dai paesi terzi.
paragrafo 5
Anche il principio della libera concorrenza viene posto in non cale dalla decisione litigiosa, secondo le ricorrenti, non solo in quanto il provvedimento riduce considerabilmente l'accesso delle imprese greche al mercato francese, ma anche in quanto favorisce le imprese francesi, come le imprese degli altri Stati membri, che restano libere di esportare in Francia.
paragrafo 6
Secondo la Commissione l'osservanza dei principi generali invocati dalle ricorrenti va valutata, nel caso delle misure di salvaguardia, in funzione della loro indole derogatoria, per definizione, e della situazione eccezionale alla quale con queste si intende porre rimedio.
paragrafo 7
Quanto al principio della proporzionalità, detto principio prescrive che i provvedimenti adottati siano qualitativamente e quantitativamente proporzionati alle difficoltà da risolvere e siano quanto meno possibile drastici. Dette condizioni sono rispettate dalla decisione litigiosa, poiché i provvedimenti autorizzati son temporanei, si limitano al solo Stato membro che li ha richiesti e ad una sola provenienza, la Grecia, si limitano ad un contingentamento, che corrisponde, grosso modo, alle esportazioni dell'anno in corso.
paragrafo 8
Quanto ai principi di non discriminazione, della preferenza comunitaria e della libera concorrenza, la Commissione ricorda che i provvedimenti autorizzati si riferiscono a tutte le importazioni provenienti dalla Grecia, indipendentemente dal luogo di fabbricazione. Per il resto, le ricorrenti pare dimentichino che l'art. 130 non consente alla Commissione di autorizzare provvedimenti di salvaguardia nei confronti di altre provenienze. La Commissione non ha nemmeno la facoltà, in forza dell'art. 130, di autorizzare provvedimenti nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi.
paragrafo 9
Nella replica, le ricorrenti precisano, circa la violazione del principio di non discriminazione, di far carico alla Commissione di aver scelto provvedimenti che colpiscono eccessivamente le imprese greche, che non sono affatto responsabili della situazione contemplata dalla decisione litigiosa, in luogo di provvedimenti che possano aiutare
paragrafo 10
le imprese francesi in difficoltà, senza danneggiare le imprese greche.

SENTENZA › In fatto › 4. La fase orale

paragrafo 1
Le società ricorrenti, rappresentate tutte dagli avvocati D. Evrigenis del foro di Salonicco e G. Vandersanden del foro di Bruxelles, la Commissione delle Comunità europee, rappresentate dai signori M. van Ackere e X. Yataganas, in qualità di agenti, assistiti dal sig. Hall, amministratore principale, in qualità di perito e il governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. B. Botte, in qualità di agente, hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 3 luglio 1984.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'I 1 ottobre 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 gennaio 1982, sette imprese cotoniere greche hanno proposto, a norma dell'art. 173 del trattato CEE, un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 1981 n. 81/988 (GU L 362, pag. 33) che autorizza la Repubblica francese, in applicazione dell'art. 130 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (in prosieguo: l'atto di adesione) a sottoporre le importazioni in Francia di filati di cotone provenienti dalla Grecia a un regime di quote per i mesi di novembre e di dicembre 1981 e gennaio 1982.
punto 2
Con memoria del 12 febbraio 1982, la Commissione ha sollevato, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura un'eccezione d'irricevibilità del ricorso, alla quale si è associato il governo della Repubblica francese, parte interveniente.
punto 3
La Commissione e il governo della Repubblica francese ricordano che la decisione litigiosa ha come destinatari la Repubblica francese e la Repubblica ellenica. Essi sostengono che si tratta di una decisione che ha una portata economica generale e tocca non già dei singoli, bensì un intero settore economico. Nonostante risentano gli effetti del provvedimento di salvaguardia autorizzato, le ricorrenti non sarebbero toccate dalla decisione litigiosa né in modo diretto né individualmente.
punto 4
A norma dell'art. 173, 2o comma del trattato CEE, qualunque persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste dal 1o comma dello stesso articolo, un ricorso avverso le decisioni di cui è destinataria e avverso le decisioni che, pur se adottate formalmente come regolamento o come decisione indirizzata a una terza persona, la toccano individualmente e direttamente.
punto 5
È evidente che le ricorrenti nella presente causa non sono le destinatarie della decisione impugnata. Senza doversi pronunciare sulla natura giuridica di questa decisione, è opportuno quindi esaminare se le ricorrenti siano, ciononostante, toccate dal provvedimento in modo diretto e individuale.
punto 6
Quanto all'interesse diretto, la Commissione e il governo della Repubblica francese sostengono che le ricorrenti non sono toccate direttamente dalla decisione litigiosa, poiché questa decisione si limita ad autorizzare la Repubblica francese ad adottare un regime di quote all'importazione per i filati di cotone greci e lascia quindi allo Stato membro richiedente la facoltà di avvalersi o meno di detta autorizzazione. La decisione non instaura quindi di per sé un regime che limita le importazioni, ma richiede, per produrre effetti pratici, provvedimenti d'esecuzione da parte delle autorità francesi.
punto 7
È vero che, senza provvedimenti esecutivi adottati a livello nazionale, la decisione della Commissione non avrebbe potuto toccare le ricorrenti. Nella fattispecie tuttavia detta considerazione non è sufficiente ad escludere che le ricorrenti siano direttamente toccate da detta decisione, giacché altri fattori consentono di concludere che esse hanno un interesse diretto a promuovere il ricorso.
punto 8
A questo proposito è opportuno ricordare che, come la stessa Commissione ha ammesso nel corso della fase scritta, la Repubblica francese, anche prima di essere autorizzata dalla Commissione, manteneva un regime molto restrittivo di licenze all'importazione di filati di cotone d'origine greca. Inoltre si deve osservare non solo che la domanda di misure di salvaguardia proveniva dalle autorità francesi, ma anche che questa domanda mirava ad ottenere che la Commissione autorizzasse un regime di quote all'importazione più severo di quello che in definitiva è stato concesso.
punto 9
Così stando le cose, la possibilità che la Repubblica francese decidesse di non avvalersi della facoltà che le era stata offerta dalla decisione della Commissione era puramente teorica, giacché la volontà delle autorità francesi di mettere in atto la decisione era fuori dubbio.
punto 10
Si deve dunque riconoscere che le ricorrenti erano direttamente toccate dalla decisione litigiosa.
punto 11
Quanto al problema del se le ricorrenti siano pur toccate in modo individuale, è opportuno anzitutto ricordare che, come ha precisato la Corte nella sentenza 15 luglio 1963 (Plaumann, 35/62, Race. pag. 197) « chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari ».
punto 12
Le ricorrenti sostengono di soddisfare le condizioni elencate in precedenza, poiché sono le principali imprese greche produttrici ed esportatrici in Francia di filati di cotone. Esse sostengono di appartenere quindi ad una cerchia di operatori economici determinati ed identificabili in funzione di criteri inerenti al prodotto in questione, alle attività economiche svolte ed al periodo durante le quali dette attività sono state svolte. Le ricorrenti sottolineano a questo proposito che l'attività produttiva e l'esportazione in Francia dei filati di cotone di origine greca presuppongono un'organizzazione industriale e commerciale che non può realizzarsi in breve tempo e mai, comunque, durante il breve periodo d'applicazione della decisione litigiosa.
punto 13
Questo argomento non può venire accolto. Anzitutto si deve precisare che le ricorrenti sono toccate dalla decisione litigiosa solo come esportatrici in Francia di filati di cotone di origine greca. La decisione litigiosa infatti né mira a provocare, né provoca limitazioni di sorta della produzione delle merci in questione.
punto 14
Quanto all'esportazione degli stessi prodotti in Francia, si tratta evidentemente di un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può esercitarsi da parte di qualsiasi impresa. Ne consegue che la decisione litigiosa tocca le ricorrenti alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica. Il solo fatto di essere esportatori in Francia non basta quindi alle ricorrenti per dimostrare di essere toccate in modo individuale dalla decisione impugnata.
punto 15
Le ricorrenti sostengono tuttavia che la loro situazione si distingue rispetto a quella di qualsiasi altro esportatore in Francia di filati di cotone d'origine greca, in quanto esse hanno stipulato una serie di contratti di vendita con clienti francesi relativi a quantitativi di filati di cotone che superavano le quote autorizzate dalla Commissione e ai quali si sarebbe dovuto dare adempimento nel periodo d'applicazione di detta decisione. Le ricorrenti sostengono che questi impegni non hanno potuto venir assolti precisamente per effetto del regime di quote applicato dalle autorità francesi. Esse sostengono che, sotto questo aspetto, sono state lese dalla decisione litigiosa nei loro interessi particolari.
punto 16
Secondo le ricorrenti, la Commissione era in grado ed aveva addirittura l'obbligo di identificare gli operatori economici che, come le ricorrenti, venivano individualmente toccate dalla decisione. Omettendo di informarsi in merito, essa non ha rispettato le condizioni di applicazione dell'art. 130 dell'atto di adesione, disposizione che obbliga, secondo le ricorrenti, la Commissione a procedere anzitutto all'identificazione degli operatori economici, nella fattispecie greci, individualmente toccati dal provvedimento di salvaguardia autorizzato.
punto 17
In primo luogo si deve osservare che questo argomento, se risultasse fondato, tornerebbe utile solo alle ricorrenti che hanno dimostrato di aver stipulato con i clienti francesi, prima della data della decisione impugnata, contratti relativi alla fornitura di filati di cotone greci nel periodo in cui la decisione litigiosa veniva applicata.
punto 18
A questo proposito non è stata fornita alcuna prova né dalla società Vomvyx P.V. Svolopoulos e Chr. Koutroubis, né dalla società Unicot Hellas, quindi si deve dichiarare l'irricevibilità del ricorso per quel che riguarda dette ricorrenti.
punto 19
Quanto alle altre ricorrenti, si deve osservare che il fatto di aver stipulato, prima dell'adozione della decisione litigiosa, contratti il cui adempimento era previsto per i mesi nei quali si è poi applicata detta decisione costituisce una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a qualunque altra persona toccata da detta decisione, in quanto l'adempimento dei loro contratti è stato impedito, in tutto o in parte, dall'adozione di detta decisione.
punto 20
La Commissione contesta, tuttavia, che detta circostanza sia sufficiente di per sé per poter ammettere che le ricorrenti siano toccate individualmente. Essa deduce che comunque ignorava, al momento dell'adozione della decisione, il numero di contratti già stipulati per il periodo in cui si sarebbe applicata detta decisione e che, a differenza dei casi contemplati nella giurisprudenza della Corte, non aveva alcuna possibilità di informarsi in merito, trattandosi di contratti di diritto privato, per i quali non è prescritta la dichiarazione alle autorità comunitarie o nazionali.
punto 21
A questo proposito si deve osservare che la soluzione della questione del se e in qual misura la Commissione sapesse o potesse sapere quali erano gli esportatori greci che avevano stipulato contratti relativi al periodo in cui si sarebbe applicata la decisione litigiosa dipende strettamente dall'interpretazione che si darà dell'art. 130 dell'atto di adesione, ed in particolare dal se la Commissione, prima di autorizzare un provvedimento di salvaguardia ai sensi di detta disposizione, abbia l'obbligo di procedere ad un'indagine esauriente circa gli effetti economici della decisione da adottarsi e circa le imprese che verranno toccate da detta decisione. Poiché su questo punto sono state mosse censure analoghe per sostenere l'illegittimità della decisione litigiosa, si deve esaminare la ricevibilità del ricorso sotto questo profilo unitamente al merito della controversia.
punto 22
Le ricorrenti sostengono anzitutto che la decisione litigiosa è stata adottata allorché non sussistevano le condizioni previste dall'art. 130 dell'atto d'adesione. A questo proposito le ricorrenti muovono tre critiche distinte. Con la prima esse sostengono che il prodotto contemplato dalla decisione litigiosa non rientra nella nozione di « settore dell'attività economica » come contemplato dall'art. 130. Con la seconda esse sostengono che le difficoltà di ordine settoriale o regionale, contemplate dallo stesso articolo, non sussistevano nella fattispecie. Con la terza critica esse sostengono che, in spregio del n. 3 dell'art. 130, il contenuto della decisione litigiosa non si limita al provvedimento strettamente necessario.
punto 23
Tenuto conto di quanto è stato detto sopra circa la ricevibilità del ricorso, è opportuno esaminare anzitutto quest'ultima censura.
punto 24
A questo proposito si deve ricordare che, a norma dell'art. 130, n. 1, dell'atto d'adesione, uno Stato membro può chiedere l'autorizzazione ad adottare provvedimenti di salvaguardia nei confronti della Repubblica ellenica « in caso di difficoltà che possono determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale ».
punto 25
II n. 3 dello stesso articolo recita: « Le misure autorizzate ai sensi del § 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal § 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune ».
punto 26
Questa esigenza si spiega con il fatto che una disposizione che contempla la possibilità di autorizzare provvedimenti di salvaguardia nei confronti di uno Stato membro, implicanti deroghe, anche se solo temporanee e limitate a determinati prodotti, alle norme sulla libera circolazione delle merci, deve venir interpretata restrittivamente, come qualsiasi altra disposizione di questo tipo.
punto 27
Le ricorrenti sostengono che la decisione litigiosa colpisce duramente gli operatori economici greci interessati, e nonostante ciò, nel preambolo dell'atto impugnato non vi è il minimo indizio del fatto che la Commissione abbia tenuto conto degli effetti oltremodo gravi che la sua decisione avrebbe prodotto per questa categoria di operatori.
punto 28
Si deve osservare che, onde poter valutare se il provvedimento che essa intende autorizzare soddisfi le condizioni poste dal n. 3 dell'art. 130 summenzionato, la Commissione deve esaminare anche la situazione esistente nello Stato membro nei cui confronti il provvedimento di salvaguardia viene richiesto. In particolare la Commissione deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongono, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia di detto Stato membro nonché nei confronti delle imprese interessate. In questo ambito, si devono prendere in considerazione, nei limiti del possibile, anche i contratti che dette imprese, facendo assegnamento sul persistere della libertà degli scambi intracomunitari, abbiano già stipulato e la cui esecuzione verrebbe impedita totalmente o parzialmente dalla decisione che autorizza il provvedimento di salvaguardia.
punto 29
La Commissione ribatte, a questo proposito, che le sarebbe impossibile, nel breve periodo durante il quale essa deve intervenire, accertare il numero esatto di contratti rispondenti alle condizioni summenzionate.
punto 30
Questo argomento non può venir accolto, alla luce delle circostanze della fattispecie. Infatti — da un lato — la Commissione, prima di adottare la decisione impugnata, ha avuto un termine sufficiente per potersi procurare le informazioni necessarie. D'altra parte, come la Commissione ha ammesso all'udienza, essa aveva organizzato una riunione coi rappresentanti del governo ellenico e degli ambienti professionali interessati, alla quale hanno partecipato addirittura alcune delle ricorrenti.
punto 31
Stando così le cose, si deve concludere che la Commissione era in grado di raccogliere informazioni sufficientemente precise sui contratti già stipulati ed il cui adempimento doveva effettuarsi nel periodo d'applicazione della decisione litigiosa. Ne consegue che le imprese firmatarie di contratti che rispondevano a queste caratteristiche vanno considerate, sotto il profilo della ricevibilità del presente ricorso, come toccate individualmente, in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici identificati o identificabili da parte della Commissione e particolarmente toccati, a motivo di detti contratti, dalla decisione litigiosa.
punto 32
Si deve quindi respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione e sostenuta dal governo della Repubblica francese, salvo per le due ricorrenti menzionate al n. 18 di cui sopra.
punto 33
Quanto al merito della controversia, risulta dal testo della decisione in questione che la Commissione, entro certi limiti, ha osservato le prescrizioni di cui al n. 3 dell'art. 130 summenzionato. Essa ha infatti autorizzato quote meno rigorose di quelle che erano state richieste dalla Repubblica francese. Essa ha inoltre inserito, all'art. 3 della decisione, una clausola di esenzione per le partite che avessero lasciato la Grecia prima della notifica di detta decisione.
punto 34
Tenuto conto delle particolarità della fattispecie su cui verte la presente controversia, non risulta tuttavia che la Commissione abbia tenuto debito conto degli interessi di altri operatori greci parimenti toccati dalla decisione. Infatti, in un caso come quello in esame, nel quale la richiesta di provvedimenti di salvaguardia è stata presentata allorché lo Stato membro richiedente applicava già un regime non autorizzato di quote all'importazione dei prodotti in questione, la Commissione avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più prudente e preoccuparsi maggiormente della situazione delle imprese greche, tenendo in particolare conto, onde esentarli eventualmente in tutto o in parte dall'applicazione della decisione, dei contratti già stipulati, in buona fede, prima della data di detta decisione ed il cui adempimento era previsto per i mesi in cui si sarebbe applicato il provvedimento di salvaguardia.
punto 35
Da quanto precede risulta che la Commissione, tenendo conto delle sole partite che avevano già lasciato la Grecia e, non invece, mentre nulla lo impediva, anche dei contratti che venivano a trovarsi nelle condizioni esposte in precedenza, non ha scrupolosamente osservato l'art. 130 n. 3.
punto 36
Inoltre le ricorrenti sostengono che la merce in questione nella decisione litigiosa non costituisce un « settore dell'attività economica » come contemplato dall'art. 130 dell'atto d'adesione. Esse sostengono a questo proposito che i filati di cotone pettinato, ai quali si riferiva la richiesta di provvedimento di salvaguardia presentata dal governo della Repubblica francese, non si distinguono praticamente dai filati di cotone cardato, giacché i due prodotti sono ampiamente intercambiabili e richiedono la stessa struttura produttiva.
punto 37
Risulta tuttavia che, benché la domanda del governo della Repubblica francese allegasse difficoltà riguardanti soltanto il settore dei filati di cotone pettinato, la decisione della Commissione ha avuto come oggetto tanto i filati pettinati, quanto quelli cardati. La Commissione non ha quindi fatto distinzione tra questi due prodotti. Di conseguenza, l'argomento esposto in precedenza non è pertinente e va disatteso.
punto 38
Le ricorrenti espongono poi che la decisione litigiosa dichiara l'esistenza tanto di difficoltà gravi « che siano suscettibili di protrarsi in un settore dell'attività economica », quanto « di difficoltà che possono determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale », ai sensi dell'art. 130 summenzionato, senza che alcuna di queste condizioni alternative sia di per sé soddisfatta.
punto 39
A questo proposito si deve anzitutto precisare che, pur se l'art. 130 subordina a due condizioni distinte la facoltà della Commissione di autorizzare un provvedimento di salvaguardia, ciò non significa che elementi riferentisi all'uno o all'altra di queste condizioni non possano essere presi in considerazione nel loro complesso onde giungere alla conclusione che la richiesta di provvedimento di salvaguardia presentata da uno Stato membro è giustificata.
punto 40
Nella sfera d'applicazione dell'art. 130, la Commissione gode, d'altro canto, di un ampio potere di valutazione quanto all'esistenza di condizioni che giustifichino l'adozione di un provvedimento di salvaguardia. Dato questo potere, la Corte, come ha più volte ribadito (cfr. sentenza 25 gennaio 1979 Racke 98/78, Race, pag. 69) deve limitarsi ad accertare se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere oppure se la Commissione non abbia palesemente travalicato i limiti del suo potere discrezionale.
punto 41
Nulla consente di affermare che la decisione della Commissione sia inficiata da questi vizi. Il mezzo va dunque respinto.
punto 42
Emerge dalle considerazioni che precedono che va annullata la decisione della Commissione del 30 ottobre 1981 n. 81/988 che autorizza la Repubblica francese a disporre misure di salvaguardia all'importazione dei filati di cotone provenienti dalla Grecia, nella parte relativa ai contratti stipulati prima della data della notifica della decisione stessa e che dovevano venire adempiuti durante il periodo d'applicazione di detta decisione.

SENTENZA › Sulle spese

punto 43
A norma dell'art. 69 § 2 del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. Tuttavia a norma del § 3, 1o comma dello stesso articolo la Corte può compensare le spese in tutto o in parte se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi ovvero per motivi eccezionali.
punto 44
Nella presente causa la decisione impugnata è stata annullata solo parzialmente. È quindi opportuno dichiarare che la Commissione sopporterà, oltre le spese da essa incontrate, la metà delle spese sostenute dalle ricorrenti.
punto 45
Tuttavia, poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile nei confronti della società Vomvyx P.V. Svolopoulos e Chr. Koutroubis e della società Unicot Hellas, queste società sopporteranno interamente le spese che hanno incontrato.
punto 46
Il governo della Repubblica francese, parte interveniente, sopporterà le spese relative al suo intervento.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (prima sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è irricevibile per quel che riguarda la società Vomvyx P.V. Svolopoulos e Chr. Koutroubis e la società Unicot Hellas. 2) E annullata la decisione della Commissione 30 ottobre 1981 n. 81/988 che autorizza la Repubblica francese a disporre misure di salvaguardia all'importazione di liiati di cotone provenienti dalla Grecia, nella parte relativa ai contratti stipulati prima della data della notifica della decisione stessa e che dovevano venir adempiuti durante il periodo d'applicazione della detta decisione. 3) Per il resto, il ricorso è respinto. 4) Sono poste a carico della Commissione, oltre alle spese che questa ha incontrato, la metà delle spese incontrate dalle ricorrenti, salvo per quel che riguarda la società Vomvyx P.V. Svolopoulos e Chr. Koutroubis e la società Unicot Hellas, le cui rispettive spese sono interamente a loro carico. 5) Il governo della Repubblica francese sopporterà le spese causate dal suo intervento.

Firme

Bosco Koopmans Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 gennaio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della prima sezione G. Bosco

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