Sez. L, Sentenza n. 9401 del 06/09/1991 (Rv. 473753 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi | Distacco dalla società madre ad una consociata estera - Sospensione convenzionale conseguente del rapporto di lavoro con la prima - Obblighi retributivi di quest'ultime - Insussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi
Nell'ipotesi di "distacco" del lavoratore, da parte della società- madre, presso una consociata estera, ove le parti abbiano stabilito la sospensione del rapporto di lavoro corrente con la prima, in pendenza del distacco stesso, la società distaccata, non fruendo, durante tale periodo, delle prestazioni del suo dipendente, non è tenuta, nei confronti di esso, ad alcun obbligo retributivo, neanche in applicazione dell'art. 36 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)