Sez. 3, Sentenza n. 2202 del 22/10/1965 (Rv. 314164 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - MINORI - RESPONSABILITA DEL PRECETTORE - RIVALSA - LIMITI - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - MINORI - RESPONSABILITA DEL PRECETTORE - RIVALSA - LIMITI - FATTISPECIE.*
In tema di responsabilita del precettore per il fatto commesso dal minore l'evento dannoso e conseguenza tanto dell'Azione del minore che ha materialmente commesso il fatto, quanto dell'omissione del precettore che quel fatto aveva l'Obbligo di impedire e non ha impeditò e cioe la risultante di due violazioni che hanno concorso a determinarlo. Ed il precettore, cosi come fu partecipe nella produzione dello evento, deve essere partecipe all'Onere del risarcimento del danno. E quindi inammissibile una sua Azione di rivalsa totale che lo mandi indenne da ogni Onere di risarcimento, mentre puo ammettersi l'Azione di rivalsa per quella parte che deve fare carico esclusivamente al minore, ritenuto capace di intendere e di volere, e quindi tenuto anche esso a rispondere, per la sua parte, delle conseguenze del fatto dannoso che ha commesso. La ripartizione va fatta in ragione della gravita delle colpe rispettive, a norma dell'art.2055 cod.civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)