Sez. 1, Sentenza n. 5132 del 08/05/1991 (Rv. 472061 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Per irreversibile acquisizione del fondo - Prescrizione - Interruzione - Precedente deduzione di illegittimità, per carenza di potere del decreto di espropriazione - Inidoneità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
Con riguardo all'azione promossa per conseguire l'equivalente del fondo irreversibilmente acquisito nella realizzazione di opera pubblica (cosiddetta occupazione appropriativa), si deve escludere l'interruzione del termine prescrizionale, per effetto di precedente domanda risarcitoria basata sulla deduzione di illegittimità, per carenza di potere, del decreto espropriativo, in considerazione della inerenza delle relative pretese a diritti distinti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)