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Sez. 6, Sentenza n. 38937 del 22/05/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 227522 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Censure proposte anche sulla legittimità originaria della misura - Competenza del giudice di legittimità - Inammissibilità dei motivi di ricorso - Competenza della Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227522-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Le cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare, non agendo sul piano della legittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, debbono essere fatte valere attraverso l'istanza di revoca di cui all'art. 306 cod. proc. pen., ed i successivi rimedi dell'appello e del ricorso per cassazione; qualora tuttavia con il ricorso avverso la decisione di riesame la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo sia prospettata insieme alle censure sulla legittimità originaria dello stesso, opera la "vis" attrattiva del proposto gravame e si radica la competenza del giudice di legittimità, con la conseguenza che se l'eccezione di inefficacia sopravvenuta è fondata si evita il ritardo nella decisione "de libertate". Mentre, la "vis" attrattiva del gravame non si verifica e la radicazione della competenza del giudice di legittimità non si realizza allorché i motivi di ricorso per cassazione contestualmente proposti con quello relativo all'illegittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare siano inammissibili, perché in tal caso viene meno l'esigenza di economia processuale che rende possibile l'applicazione della regola procedurale suddetta in quanto ne costituisce il presupposto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)