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Sez. 5, Sentenza n. 9600 del 03/11/2011 Ud. (dep. 13/03/2012) Rv. 252002 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Crediti verso l'avente diritto - Compensazione - Opponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252002-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

Il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 570 cod. pen., un suo credito verso l'avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)