Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia
Testo in vigore al
Art. 5
1. Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, la caccia e la uccellazione con qualsiasi mezzo.
2. Il Ministro per l'agricoltura potra' permettere, in via eccezionale, e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture, o di miglioramento tecnico della bandita stessa.
Art. 6
1. La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non puo' essere uccisa o presa, anche se trovasi fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa.4
2. Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.
Art. 7
1. La concessione della costituzione di terreni in bandite e' revocabile. La revoca e' ordinata con decreto del Ministro per l'agricoltura, quando della bandita sia fatto uso contrario alle norme della presente legge.
2. In tal caso il Ministero di agricoltura avra' diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, dietro corresponsione del suo valore al proprietario, affine di provvedere al ripopolamento di altre bandite.
Art. 8
1. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6, della presente legge, si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.
2. Quanto pero' all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.
3. Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo, con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuera' ad avere vigore per i terreni incolti.
4. E percio' le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate con uno dei seguenti mezzi:
1° Muro a calce o a secco dell'altezza minima di m. 1,20;
2° Rete metallica dell'altezza minima di m. 1, sormontata da filo spinato, in modo da raggiungere l'altezza minima di m. 1,20;
3° Corsi d'acqua, canali, della profondita' minima di m. 1 e della larghezza minima di m. 2,50; fossi naturali, a sponde ripide, della profondita' minima di m. 2,50 e della larghezza minima di m. 3.
5. I punti di agevole passaggio dovranno venire sbarrati con una delle chiusure previste dal presente articolo;
4° Siepe naturale od artificiale (fratta) dell'altezza minima di m. 1,20;
5° Elementi anche alternati, in legno o filo di ferro, verticali ovvero orizzontali. Tale chiusura dovra' avere un'altezza minima di m. 1,20 e la distanza tra i vari elementi non potra' essere maggiore di centimetri 30. La parte superiore della chiusura dovra' essere costituita da uno o piu' fili di ferro spinato isolati ovvero aderenti alla chiusura stessa.
6. Una stessa riserva potra' essere chiusa anche con differenti mezzi, purche' siano tra quelli sopra indicati.
7. Sui laghi, pero', e sugli stagni di proprieta' privata, anche aperti, non sara' lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc., contro il divieto del proprietario.
8. Per la costituzione delle riserve aperte di caccia, il concessionario dovra' pagare annualmente la seguente tassa, ragguagliata alla estensione, secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 ettari, lire 1.50 all'ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 ettari fino a 3000, L. 1 all'ettaro; per la parte eccedente i 3000 ettari L. 0.50 all'ettaro.4
Art. 9
1. Nelle riserve, di cui al precedente articolo, la caccia e la uccellagione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario o da chi ne abbia da lui ottenuto il permesso scritto.
2. Nel caso d'un permesso annuale permanente, questo deve essere rilasciato annualmente, su apposito foglio, sul quale, anteriormente alla apposizione della firma da parte del titolare, sia stata applicata una marca di concessione governativa di lire 25, annullata col bollo a calendario dell'Ufficio del registro.
Art. 10
1. In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non sara' riconosciuto agli effetti della presente legge, se non sia stato comunicato al Ministero per l'agricoltura e da questo vistato.
2. L'affittuario e' tenuto a pagare il tributo di cui all' articolo 8, ridotto alla meta', indipendentemente da quello dovuto dal locatore.
3. Il subaffitto delle riserve non e' ammesso.
Art. 11
1. Qualora la domanda di concessione di riserva sia fatta da una associazione di cacciatori, registrata a norma della presente legge, ovvero affittuaria di una riserva, sia una di dette associazioni, i tributi di cui gli articoli 8 e 10, sono rispettivamente ridotti alla meta', ma, nell'un caso e nell'altro, dai segnali prescritti dalla lettera a) dell'articolo 4, deve apparire che la riserva e' sociale, e inoltre la societa' deve obbligarsi a non consentire l'esercizio della caccia a chi non sia socio.
Art. 12
1. Le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere a privati i loro beni, perche' siano costituiti in riserva, per una estensione maggiore della meta' dei beni stessi.
2. L'estensione delle bandite e riserve sommate insieme non deve superare il quinto della superficie delle singole provincie. La loro conduzione non deve recare pregiudizio alla produzione agricola.
Art. 13
1. La concessione di riserva non puo' essere fatta per un periodo di tempo superiore ai 15 anni. Essa e' rinnovabile e revocabile.
2. La revoca e' ordinata con decreto del Ministro per l'agricoltura, quando della riserva sia fatto uso contrario alle norme della presente legge in tal caso, il decreto di revoca indichera' anche come dovra' essere utilizzata la selvaggina esistente nella riserva.
Analogamente sara' provveduto in caso di rinunzia alla concessione.
Art. 14
1. I cani di qualsiasi razza e specie, trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati, e, se la cattura non sia possibile, potranno essere uccisi.
2. I cani trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto dovranno essere possibilmente catturati e, ove la cattura non ne sia possibile, potranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza e da quelli della pubblica forza.
3. I cani di qualunque razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo nel quale ne e' permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza.
4. Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, dei greggi, in prossimita' di questi.
5. I cani catturati dovranno essere consegnati alla Societa' dei cacciatori, legalmente costituita, piu' prossima al luogo della cattura, che ne curera' la custodia. Il proprietario potra', entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di lire 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e di custodia.
6. La penale sara' devoluta agli agenti che hanno eseguito la cattura, o rimarra' alla Societa' se la cattura sia stata fatta da cacciatori.
7. Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Societa' potro' disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.
Art. 15
1. La caccia e la uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito del permesso rilasciato dall'autorita' politica circondariale.
Art. 16
1. Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:
a) abbia compiuto il 16° anno di eta';
b) abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potesta' o del tutore;
c) sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.
Art. 17
1. Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellagione e' personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si puo' esercitare quella forma di caccia o di uccellagione per la quale e' rilasciato.
2. Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione, il concessionario deve esserne munito, e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta, dalle leggi penali e di pubblica sicurezza.
3. E' ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o piu' persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone addette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza dal titolare.
Art. 18
1. La caccia puo' essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con falchi.
2. L'uccellagione puo' essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al raccolo, bressanella potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.
3. La presa degli animali nocivi e feroci puo' essere fatta anche con lacci, tagliuole e bocconi avvelenati limitatamente alle riserve e bandite e con le norme stabilite dal regolamento.
4. E' sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.
5. Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme
Art. 19
1. La caccia e la uccellagione sono permesse dal 15 agosto al 31 dicembre.
2. Ad altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare, l'apertura si effettua il 1° settembre.
3. L'uso dei cani da seguito e' ammesso dal 1° settembre al 31 dicembre.
4. La caccia col fucile anche con cani da seguito al cervo, daino, antilope, capra selvatica, capriolo, cinghiale, istrice e tasso, puo' essere esercitata dal 1° novembre al 31 gennaio.
5. Potra' anche esercitarsi la caccia col fucile:
a) fino al 20 febbraio per il merlo;
b) fino al 20 marzo per la beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, nonche' agli uccelli di rapina diurni e notturni.
6. Potra' anche esercitarsi fino al 20 marzo, con reti a maglia larga, la cattura dei colombacci e degli storni;
c) fino al 20 aprile per i palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia), limitatamente ai laghi, agli specchi d'acqua, agli acquitrini, sulle ripe, nelle valli, paludi e pianure.
7. Sino al 20 di aprile potra', altresi', esercitarsi la cattura dei trampolieri, con reti a maglia larga nelle localita' anzidette.
8. La caccia alle quaglie, col fucile, alla spiaggia del mare, sara' permessa dal 20 aprile al 20 maggio, entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.
9. Il Ministro per l'economia nazionale potra', con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati, per alcune specie di selvaggina, o forme di caccia o localita', quando cio' si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.
10. La caccia agli animali feroci o nocivi puo' essere permessa anche nel periodo di divieto, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che stabilira' le modalita' per l'esercizio.
11. In via eccezionale potranno essere annoverati tra gli animali nocivi il tasso, il cinghiale ed il coniglio, nonche' gli aironi (Ardea purpurea e cinerea) e i marangoni.
12. E' vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. E' pero' consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse.
13. Il Ministro per l'economia nazionale puo' accordare permessi di cattura di storni e passeri, a scopo di protezione agraria.
Art. 20
1. Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia il porto di armi da caccia con cartucce a pallini e' consentito lungo le vie di comunicazione, nei campi di tiri a volo, e di prove sul terreno, Fuori delle dette vie e localita', l'arma non potra' essere portata che carica a palla o pallettoni.
2. Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia e' parimenti vietata la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione e il commercio della selvaggina, non destinata al ripopolamento od allevamento, ovvero che non debba servire da richiamo o zimbello.
3. E', pero', ammessa la introduzione nel Regno di selvaggina uccisa all'estero, purche', ad ogni capo introdotto, venga apposto un apposito contrassegno in piombo ad uno degli arti, se trattasi di quadrupedi, ed al becco se di volatili. Analogo contrassegno verra' applicato alla selvaggina uccisa nel Regno, ed esistente negli stabilimenti frigoriferi, al 5° giorno dalla chiusura della caccia.
4. Il trasporto da luogo a luogo, la detenzione e la vendita della selvaggina introdotta dall'estero, nel modo anzidetto, o conservata negli stabilimenti frigoriferi, sono consentiti, dopo il 5° giorno dalla chiusura della caccia, purche' la selvaggina contrassegnata, per ogni singolo capo, nel modo suindicato, sia sempre accompagnata dal documento doganale se proveniente dall'estero, e dalla bolletta rilasciata dal frigorifero, se uccisa nel Regno.
5. E', altresi', ammessa, dopo il 5° giorno dalla chiusura, la introduzione dall'estero di quaglie vive destinate alle prove sul terreno, purche' si osservino le norme prescritte per la introduzione, il trasporto e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento.
6. La selvaggina presa nelle localita' ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19, e nel periodo di godimento, non puo' essere trasportata in altra localita' del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimita' della cattura, rilasciato dalla autorita' politica del luogo di uccisione.
7. Il certificato e' valido, per giustificare la legittimita' del possesso fino a tutto il giorno 5° dalla data del rilascio, per il luogo di presa e fino a tutto il 10° giorno oltre i 100 chilometri.
8. La presa di uova, di nidi, e di piccoli nati e' sempre vietata, salvo che nelle bandite e nelle riserve ai rispettivi concessionari, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone.
9. Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'economia nazionale puo' accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.
10. La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorita' prefettizia del luogo, dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quella del luogo dove la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.
Art. 21
1. Ad eccezione delle localita' dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellagione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e corsi d'acqua sulla riva del mare e in mare.
2. Sono escluse le localita' ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.
3. La caccia col fucile non puo' essere esercitata lungo le vie di comunicazione (ferroviarie, nazionali, provinciali e comunali).
4. La caccia stessa non puo' essere esercitata;
a) a distanza minore di metri 100 dagli appostamenti temporanei di caccia o di aucupio;
b) a distanza minore di metri 300 dagli appostamenti fissi di caccia o di aucupio.
5. La caccia e l'aucupio in appostamenti fissi non possono essere esercitati a distanza minore di m. 300 da altri appostamenti fissi di caccia o di aucupio.
6. Le distanze, di cui sopra, non si applicano per gli impianti fissi legalmente istituiti sotto l'impero delle leggi preesistenti, fino a quando non ne sia cessato, anche per una sola annata, il funzionamento e sempre che essi siano stati esercitati nell'anno anteriore a quello della entrata in vigore della presente legge.
7. Tanto la caccia che l'uccellagione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.14
8. E' sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellagione lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di metri 50 dal confine perimetrale di queste.1
Art. 22
1. Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, e' soggetto alle seguenti limitazioni:
a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei daini in Sardegna, dei cervi e dei caprioli e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;
b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, gli orsi ed i camosci dell'Abruzzo, i mufloni e le marmotte. Per queste ultime il divieto e' limitato al periodo del letargo.
2. Nel territorio, pero', del Parco nazionale dell'Abruzzo e nei terreni limitrofi, ai quali la Commissione amministratrice del Parco abbia esteso il divieto, a' termini del comma 2° dell'art. 2 della legge 12 luglio 1922, n. 1512, la Commissione stessa puo' autorizzare la cattura ed uccisione degli orsi.
3. Il Ministro per l'economia nazionale puo' autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi, viventi fuori delle Reali riserve di caccia, e di mufloni, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;
c) divieto di catturare con reti la selvaggina nobile (mammiferi, tetraonidi, fagiani, pernici di qualsiasi specie e starne), salvo che nelle bandite e nelle riserve, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone ed alle condizioni che saranno stabilite, dal Ministro per l'economia nazionale, nel decreto di concessione;
d) divieto di cacciare e di prendere le rondini di qualunque specie, i rondoni, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;
e) divieto di usare selvaggina nobile stanziale per i tiri a volo. L'uso, per questi ultimi, delle quaglie, dei verdoni e dei fringuelli e' consentito dal 15 agosto al 31 dicembre. Quello degli storni e dei passeri, e' consentito anche in tempo di divieto di caccia e di aucupio, purche' sia documentata la legittimita' della cattura, a' termini dell'art. 19.
4. Per le prove sul terreno potranno essere usate le quaglie, anche in epoca di chiusura, purche' risulti documentata la importazione di esse dall'estero.
5. Non dovra', peraltro, essere data facolta' di sparare a piu' del 25 per cento delle quaglie usate per le prove e non e', in nessun caso, ammesso il commercio delle quaglie uccise;
f) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 4 MAGGIO 1924, N. 754, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473, COME MODIFICATO DAL REGIO D.L. 18 NOVEMBRE 1929, N. 2016, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 1930, N. 464;6
g) divieto di usare, sia per la caccia che per la uccellagione, richiami accecati, ed ogni mezzo venefico ed inebriante;
h) divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello in compagnia di piu' di 4 persone.
Art. 23
1. Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione, chi e' munito del permesso, di cui all'articoli 15, e' autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.
Art. 24
1. Agli effetti della presente legge, e' considerato esercizio di caccia o di uccellagione, non solo la materiale esecuzione di questi atti, ma anche il vagare o soffermarsi nelle campagne, di chi sia munito di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellagione.
Art. 25
1. La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, e' affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica e della milizia nazionale, alle guardie giurate comunali, campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardie caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, agli agenti giurati delle societa' dei cacciatori, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del testo unico predetto, e a termini del R. decreto 4 giugno 1914, n. 563.
2. Queste ultime, ed i corpi guardie caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresi', ottenere il riconoscimento del Ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento che disciplinera' anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.