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Sez. 1, Ordinanza n. 1088 del 12/03/1971 Cc. (dep. 31/05/1971) Rv. 118073 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - PERCOSSE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118073-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - PERCOSSE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - FATTISPECIE.*

Non tutte le percussioni dell'altrui corpo costituiscono percosse in senso giuridico, ma solo quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica, cioe a cagionare altrui male, entro i predetti limiti di sofferenza. (nella specie l'agente aveva inferto con le mani dei colpi sulle mani della vittima che, aggrappatasi allo sportello del camion condotto dal primo, tentava di salire a bordo).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)