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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15284 del 03/07/2014 (Rv. 631548 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI | Adempimento degli obblighi tributari - Sospensione dei termini ex art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 - Applicabilità ai soggetti esercenti attività lavorativa nei relativi territori, indipendentemente dalla residenza e dalla natura dell'attività - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631548-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI

In tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, prevista dall'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, conv. in legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica alle persone fisiche che, pur non essendo residenti nei comuni terremotati, vi prestino la propria attività lavorativa, senza che assuma rilievo la natura, autonoma o dipendente, dell'attività, dovendosi ritenere tale distinzione irragionevole atteso l'ampio tenore letterale della norma, il cui presupposto è costituito dal concreto pregiudizio determinato dagli eventi sismici a coloro che abbiano avuto uno stabile legame con il relativo territorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)