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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15954 del 27/06/2017 (Rv. 644765 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI | Obbligazioni in genere - Pagamento in esecuzione di contratto successivamente dichiarato nullo - Ripetibilità - Obbligazione naturale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644765-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI

Il pagamento effettuato in esecuzione di una pattuizione contrattuale successivamente dichiarata nulla è ripetibile, perché non può qualificarsi come adempimento di un’obbligazione naturale in quanto non è possibile rinvenire il presupposto della spontaneità né quello dell’esecuzione di un dovere morale o sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2034

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)