Sez. 1 - , Ordinanza n. 15954 del 27/06/2017 (Rv. 644765 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI | Obbligazioni in genere - Pagamento in esecuzione di contratto successivamente dichiarato nullo - Ripetibilità - Obbligazione naturale - Configurabilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI
Il pagamento effettuato in esecuzione di una pattuizione contrattuale successivamente dichiarata nulla è ripetibile, perché non può qualificarsi come adempimento di un’obbligazione naturale in quanto non è possibile rinvenire il presupposto della spontaneità né quello dell’esecuzione di un dovere morale o sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2034
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)