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Sez. 1, Sentenza n. 1577 del 09/05/1969 (Rv. 340471 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA - ALLOGGI DI TIPO POPOLARE OD ECONOMICO - NOZIONE - CESSIONE IN PROPRIETA AGLI ASSEGNATARI - LIMITI - ALLOGGI DI SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340471-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA - ALLOGGI DI TIPO POPOLARE OD ECONOMICO - NOZIONE - CESSIONE IN PROPRIETA AGLI ASSEGNATARI - LIMITI - ALLOGGI DI SERVIZIO - ESCLUSIONE.*

Tutti gli alloggi, esclusi i ricoveri provvisori, costruiti o da costruire a totale carico dello stato, o con il suo concorso o contributo, elencati nelle numerose categorie di cui all'art. 1 del DPR 17 gennaio 1959, n. 2, sono da considerare di tipo popolare od economico e, pertanto, soggetti alla cessione in proprieta a favore degli assegnatari. Sono sottratti all'Obbligo di cessione gli alloggi di servizio, ossia concessi in considerazione della prestazione in loco di un determinato servizio presso la pa. (V. 1244-65).*

Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 1, Legge 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., Legge 17/01/1959 num. 2 art. 3, Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)