Sez. 1, Sentenza n. 2657 del 09/08/1972 (Rv. 360243 - 01)
SOCIETA - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PERSONALITA GIURIDICA - TRASFORMAZIONE DI SOCIETA DI PERSONE IN SOCIETA DI CAPITALI - MODIFICA DELLA QUALIFICAZIONE - RESPONSABILITA DEI SOCI - DELLA SOCIETA - IMMUTABILITA.*
SOCIETA - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PERSONALITA GIURIDICA - TRASFORMAZIONE DI SOCIETA DI PERSONE IN SOCIETA DI CAPITALI - MODIFICA DELLA QUALIFICAZIONE - RESPONSABILITA DEI SOCI - DELLA SOCIETA - IMMUTABILITA.*
La trasformazione di una societa di persone in societa di capitale, in quanto investe la Forma giuridica modifica immediatamente la qualificazione della persona giuridica dalla quale la societa resta individuata; ma le conseguenze della trasformazione non giungano ad eliminare le responsabilita assunte dai soci e dalla societa nella precedente struttura societaria. (nella specie e stata confermata la decisione dei giudici di merito, i quali dopo aver emesso sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti di una societa in accomandita semplice, avevano, con ordinanza correttiva, specificato che il fallimento riguardava la societa per azioni, in cui si era trasformata la societa in accomandita e poi, con successiva sentenza, avevano dichiarato il fallimento del socio accomandatario). (V 1070'67, mass n 327447).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2499, Cod. Civ. art. 2498, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)