Sez. 6 - 5, Sentenza n. 1948 del 29/01/2013 (Rv. 624994 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA | Agevolazioni ex art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Qualità di coltivatore diretto - Necessità - Esclusività o prevalenza dell'attività coltivatrice - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per i territori montani previste dall'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, cioè condurre direttamente, nei limiti fissati dalle leggi in materia, il fondo cui vengono accorpati quelli acquistati, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza dell'attività coltivatrice rispetto alle altre eventualmente esercitate, che, quindi, restano irrilevanti (nella specie il giudice di merito aveva dichiarato decaduto il contribuente dalle agevolazioni fiscali per difetto del requisito soggettivo, essendo egli anche impiegato come lavoratore subordinato presso un ente territoriale per trenta ore settimanali).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)