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Sez. 3, Sentenza n. 9217 del 20/11/2014 Ud. (dep. 03/03/2015) Rv. 262521 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti - Gestione di veicoli fuori uso - Differenza - Concorso materiale tra reato ex art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006 e reato ex art. 13 D.Lgs. n. 209 del 2003 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262521-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 può concorrere materialmente, se riguardante rifiuti consistenti in veicoli fuori uso, con il reato di cui all'art. 13 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, in quanto mentre la prima contravvenzione attiene ad una azione diversificata di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi svolta in assenza di preventiva autorizzazione, la seconda fattispecie è integrata da una attività imprenditoriale di gestione dei veicoli fuori uso non soggetta ad autorizzazione ambientale preventiva, svolta in violazione di una serie di prescrizioni specifiche dettate non solo per la salvaguadia dell'ambiente ma anche per il riutilizzo ottimale dei veicoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 1, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 2, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 3, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 5, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 2009 art. 13, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)