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Sez. 3, Sentenza n. 1346 del 09/02/1991 (Rv. 470851 - 01)

Responsabilità civile - In genere. | Fatto illecito - Istantaneità o permanenza - Configurabilità rispettiva - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1991-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470851-01

Responsabilità civile - In genere.

L'istantaneità o la permanenza del fatto illecito extracontrattuale deve essere accertata con riferimento non già al danno, bensì al rapporto eziologico tra questo ed il comportamento contra ius dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa; mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto illecito istantaneo con effetti permanenti), nel fatto illecito permanente il comportamento contra ius, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)